Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/1999
Corte cost., ord. 30 marzo 1999, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/1999
- Data di deposito
- 30 marzo 1999
- Data di decisione
- 22 marzo 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:105
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24572
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di concorrente in reato a concorso necessario, a giudicare gli altri concorrenti nel medesimo reato non patteggianti, in quanto tale questione e' gia' stata decisa dalla sentenza n. 371 del 1996 - che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata - sulla base del principio costituzionale del giusto processo, il quale impedisce che uno stesso giudice valuti piu' volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilita' penale in relazione al medesimo reato, con la conseguenza che tale principio puo' operare anche in ipotesi di concorso di persone nel reato, allorche' nei confronti di alcuni dei concorrenti vengano celebrati distinti processi. - S. n. 371/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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