Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1999

Corte cost., ord. 30 marzo 1999, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
105/1999
Data di deposito
30 marzo 1999
Data di decisione
22 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:105

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24572

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di concorrente in reato a concorso necessario, a giudicare gli altri concorrenti nel medesimo reato non patteggianti, in quanto tale questione e' gia' stata decisa dalla sentenza n. 371 del 1996 - che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata - sulla base del principio costituzionale del giusto processo, il quale impedisce che uno stesso giudice valuti piu' volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilita' penale in relazione al medesimo reato, con la conseguenza che tale principio puo' operare anche in ipotesi di concorso di persone nel reato, allorche' nei confronti di alcuni dei concorrenti vengano celebrati distinti processi. - S. n. 371/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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