Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1998

Corte cost., sent. 6 aprile 1998, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1998
Data di deposito
6 aprile 1998
Data di decisione
26 marzo 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 95, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • legge della Regione Piemonte n. 60 del 11 dicembre 1987
  • art. 29, comma 9, legge della Regione Piemonte n. 42 del 8 settembre 1986
  • art. 29, comma 19, legge della Regione Piemonte n. 42 del 8 settembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 24021

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 95 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) - il quale, nel disciplinare lo svolgimento del <<procedimento riparatorio>> quando vi sia esclusione dallo scrutinio per l'instaurazione di un procedimento disciplinare, <<non considera la situazione del dipendente, sottoposto a procedimento penale, che sia prosciolto successivamente all'espletamento dello scrutinio>> - in quanto il giudice rimettente ammette che nella vicenda sottoposta al suo esame non vi e' stata esclusione: la lesione denunciata nel giudizio 'a quo' dai ricorrenti, infatti, puo' essere configurata come un pregiudizio che la pendenza del procedimento penale ha determinato a loro danno. Pertanto, l'intervento additivo, come prospettato, non rileverebbe nel processo principale. red.: G. Leo

Massima n. 24022

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 29, comma 9, della legge della Regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42 (recante: <<Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte>>), come modificata dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 60 - <<nella parte in cui prevede che la Commissione giudicatrice>> del concorso interno per la seconda qualifica dirigenziale presso gli uffici della medesima regione <<sia formata esclusivamente da componenti della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale>> - in quanto, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, le commissioni concorsuali devono avere prevalente carattere tecnico, a tutela dell'imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione (cfr., tra le molte, S. nn. 333 del 1993 e 453 del 1990); cosi' come risulta dal testo vigente, la composizione della commissione non offre alcuna garanzia di imparzialita', perche' nel procedimento potrebbero inserirsi interessi estranei al corretto espletamento del concorso, ed e', altresi', compromesso il buon andamento dell'attivita' amministrativa per gli effetti negativi sulla selezione della dirigenza e sull'assetto complessivo degli apparati regionali. - Cfr. pure S. n. 416/1993. red.: G. Leo

Massima n. 24023

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 29, comma 19, della legge della Regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42 (recante: <<Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte>>), come modificata dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 60 - nella parte in cui, non consentendo alla commissione giudicatrice del concorso interno per la seconda qualifica dirigenziale presso gli uffici della medesima regione, di graduare il punteggio, impedirebbe alla commissione medesima di adempiere alla funzione assegnatale, si' da garantire la 'par condicio' dei partecipanti ed evitare l'appiattimento delle posizioni individuali - in quanto, premesso che il legislatore <<gode di ampia discrezionalita' nello stabilire i criteri di ammissione ai concorsi, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione>> (v., tra le molte, S. nn. 234 e 51 del 1994; 964 e 331 del 1988, 81 del 1983); nella fattispecie non si realizza alcuna lesione di tali canoni, perche' la norma in esame introduce un sistema sufficientemente articolato di valutazione che si basa sui titoli di servizio, di studio, sulle funzioni espletate e sull'attitudine alle funzioni della seconda qualifica dirigenziale. Tale previsione, invero, considerata nel suo complesso, consente un adeguato e razionale apprezzamento delle singole posizioni e la mancata graduazione non compromette la qualita' della selezione concorsuale. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 9, della legge della Regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte), come modificata dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 60;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 19, della citata legge regionale n. 42 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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