Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1998
Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:86
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23804
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede il potere del Pretore di escludere la tardivita' dell'opposizione proposta avverso una ordinanza-ingiunzione, quando il ritardo sia stato determinato dall'indicazione, nell'ordinanza stessa, di un termine piu' lungo di quello previsto, a pena di decadenza, dalla'rt. 22 della medesima legge, in quanto - posto che l'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), disponendo che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, contiene un principio di carattere generale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori e, quindi, anche a quello di irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla l. n. 689 del 1981 - non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchi nell'ordinanza-ingiunzione l'indicazione del termine entro cui e' possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine piu' lungo di quello fissato dalla legge, vanificandosi, altrimenti, oltre alla portata precettiva dell'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, anche l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti degli atti della P.A.. - S. nn. 534/1990, 311/1994, 507/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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