Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1998

Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1998
Data di deposito
1° aprile 1998
Data di decisione
25 marzo 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:86

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23804

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede il potere del Pretore di escludere la tardivita' dell'opposizione proposta avverso una ordinanza-ingiunzione, quando il ritardo sia stato determinato dall'indicazione, nell'ordinanza stessa, di un termine piu' lungo di quello previsto, a pena di decadenza, dalla'rt. 22 della medesima legge, in quanto - posto che l'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), disponendo che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, contiene un principio di carattere generale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori e, quindi, anche a quello di irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla l. n. 689 del 1981 - non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchi nell'ordinanza-ingiunzione l'indicazione del termine entro cui e' possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine piu' lungo di quello fissato dalla legge, vanificandosi, altrimenti, oltre alla portata precettiva dell'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, anche l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti degli atti della P.A.. - S. nn. 534/1990, 311/1994, 507/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze