Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1998
Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, comma 3, legge della Regione Marche n. 31 del 24 ottobre 1981
- art. 73, comma 1, legge della Regione Marche n. 31 del 24 ottobre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 23805
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la potesta' legislativa delle Regioni incontra il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull'esigenza connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Al riguardo, anche se l'ambito e la precisa portata di detto limite non sono del tutto pacifici, non v'ha dubbio che esso comporta l'inderogabilita', da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l'esercizio dell'autonomia negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti in assenza di diversa volonta' negoziale delle parti. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23808
L'art. 73, primo e terzo comma, della legge della Regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, dove, riguardo ai contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle Unita' Sanitarie Locali, si stabilisce che, qualora l'emissione del titolo di spesa a favore del privato contraente ritardi oltre il termine di novanta giorni dal ricevimento della fattura o del documento equipollente, o dalla data di approvazione del collaudo, o, rispettivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla emanazione dell'atto con cui e' avvenuto il riconoscimento, in sede amministrativa, delle somme contestate, "spettano al fornitore" gli "interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto", e' costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 117 e 3 Cost.. Con tale disposizione - abrogata dalla legge regionale 19 novembre 1996, n. 47, ma tuttora applicabile ai rapporti, come quelli oggetto del giudizio 'a quo', sorti quando era in vigore - si tende infatti a dettare una disciplina legale della misura del saggio di interesse, destinata a regolare direttamente il rapporto fra la USL e il fornitore, quanto meno con la forza di una statuizione che spiega efficacia in assenza di contraria pattuizione, e quindi, in sostanza, una disciplina legale che si sostituisce, derogandovi, a quella derivante dali artt. 1224 e 1284 del codice civile. Il che pero' e' precluso al legislatore regionale, in quanto - secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale in materia, - le regole civilistiche relative all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle stesse, possono essere bensi' derogate dalla volonta' negoziale dei contraenti, ma non, in via autoritativa, da una fonte regionale. - Cfr. S. n. 506/1991. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, primo e terzo comma, della legge della regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31 (Norme per la disciplina della contabilità, la utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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