Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1998

Corte cost., sent. 26 marzo 1998, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1998
Data di deposito
26 marzo 1998
Data di decisione
23 marzo 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 151, codice penale militare di pace
  • art. 148, codice penale militare di pace
  • art. 3, comma 1, n. 2, codice penale militare di pace
  • art. 147, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
  • art. 263, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 23950

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, Cost. - degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 c.p.m.p., nonche' dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), nella parte in cui ricomprendono come militari in attualita' di servizio, e percio' soggetti alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare, <<gli arruolati leva-mare non ancora incorporati>>, in quanto, nella fattispecie, non si verifica alcun ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari oltre il limite tracciato dalla Costituzione ne' si riscontra alcuna illegittima disparita' di trattamento tra gli arruolati nella Marina e gli arruolati nelle altre Forze armate. Invero, per quanto concerne gli artt. 148 e 151 c.p.m.p., si e' in presenza di disposizioni di diritto penale militare sostanziale che nulla stabiliscono in ordine alla giurisdizione, e la cui applicabilita' a tutti i militari in servizio non e' messa in dubbio dal giudice rimettente; per cio' che attiene, inoltre, agli artt. 3 e 263 c.p.m.p. e all'art. 147 del d.P.R. n. 237 del 1964 - che attribuisce i reati di mancanza alla chiamata alla cognizione dei tribunali militari -, dal loro congiunto disposto non risulta l'estensione della giurisdizione di questi in relazione ad uno 'status' di militare non ancora assunto o ad obblighi relativi al servizio militare semplicemente potenziali. Ne consegue, altresi', che l'insieme delle disposizioni denunciate non viola l'art. 103, terzo comma, Cost., per il fatto che dalla loro applicazione deriva la giurisdizione dei tribunali militari in relazione al reato di diserzione commesso dall'arruolato che, chiamato alle armi, si sia presentato e successivamente si sia allontanato senza fare rientro nel termine stabilito. - Cfr., tra le molte, S. nn. 112/1986 e 113/1986, nelle quali la Corte ha sottolineato che non qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio militare determina un legame con le Forze armate tale da giustificare, in virtu' dell'art. 103 Cost., l'assoggettamento alla giurisdizione penale militare: <<deve trattarsi di un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, sia idoneo a determinare di per se' l'insorgenza di un vincolo giuridico di appartenenza>>. - V., inoltre, S. n. 429/1992, che si colloca <<lungo la stessa linea, tendente a circoscrivere l'ambito della giurisdizione militare in tempo di pace e a ricondurla al carattere di eccezionalita' voluto dalla Costituzione>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare della Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Malvica

Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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