Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1998

Corte cost., sent. 20 marzo 1998, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1998
Data di deposito
20 marzo 1998
Data di decisione
12 marzo 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:69

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 336 del 11 giugno 1996
  • art. 113, comma 2, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 113, comma 3, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24009

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta priva di elementi idonei alla individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e, quindi, del carattere di pregiudizialita' rispetto ad esso della questione sottoposta all'esame della Corte. red.: G. Leo

Massima n. 24010

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 - <<nella parte in cui non prevede che l'impignorabilita' delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza eseguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente>> - in quanto, premesso che la Corte, con la sentenza n. 285 del 1995, ha gia' affermato che le posizioni giuridiche delle unita' sanitarie locali e degli enti locali sono omogenee e che, pertanto, la diversita' di disciplina delle stesse risulta lesiva del principio di eguaglianza e di ragionevolezza; e considerata la persistente diversita' di disciplina tra unita' sanitarie locali ed enti locali; la norma denunciata, accordando ai soli enti locali la possibilita' di opporre l'impignorabilita' di somme di denaro indipendentemente dalla osservanza di un determinato ordine cronologico nell'emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, risulta immotivatamente diversa da quella in vigore per le unita' sanitarie locali e, in quanto tale, lesiva, appunto, del principio costituzionale di eguaglianza. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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