Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1998

Corte cost., sent. 17 marzo 1998, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1998
Data di deposito
17 marzo 1998
Data di decisione
12 marzo 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:65

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24007

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa. Invero, il giudice 'a quo' si trova a dover decidere in sede di reclamo, e non gia' di opposizione, <<e si duole quindi di un 'deficit' di tutela in un ambito processuale diverso da quello introdotto dalla norma impugnata>>. red.: G. Leo

Massima n. 24008

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-'terdecies', commi 1 e 4 cod. proc. civ. - il quale risulterebbe lesivo degli artt. 3 e 24 Cost. <<sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della disparita' di trattamento nonche' del riferimento al principio dell'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali, poiche' non prevede l'esperibilita' del reclamo avverso l'ordinanza resa 'ante causam', con la quale, nel negare il provvedimento cautelare, si dichiari altresi' la compensazione delle spese giudiziali>> -, in quanto non e' configurabile una disparita' di trattamento fra le parti del processo, le quali astrattamente sono poste sullo stesso piano con riguardo al problema della reclamabilita' del provvedimento emesso dal giudice cautelare di primo grado. Peraltro, la norma in esame, comunque interpretata, non viola neppure l'art. 24 Cost., poiche' la compensazione delle spese giudiziali - affidata, per regola generale, alla sussistenza di giusti motivi - non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, commi 1 e 4, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-septies, comma 3, del codice di procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso tribunale in riferimento ai medesimi articoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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