Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1998
Corte cost., sent. 17 marzo 1998, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1998
- Data di deposito
- 17 marzo 1998
- Data di decisione
- 12 marzo 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:65
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24007
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa. Invero, il giudice 'a quo' si trova a dover decidere in sede di reclamo, e non gia' di opposizione, <<e si duole quindi di un 'deficit' di tutela in un ambito processuale diverso da quello introdotto dalla norma impugnata>>. red.: G. Leo
Massima n. 24008
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-'terdecies', commi 1 e 4 cod. proc. civ. - il quale risulterebbe lesivo degli artt. 3 e 24 Cost. <<sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della disparita' di trattamento nonche' del riferimento al principio dell'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali, poiche' non prevede l'esperibilita' del reclamo avverso l'ordinanza resa 'ante causam', con la quale, nel negare il provvedimento cautelare, si dichiari altresi' la compensazione delle spese giudiziali>> -, in quanto non e' configurabile una disparita' di trattamento fra le parti del processo, le quali astrattamente sono poste sullo stesso piano con riguardo al problema della reclamabilita' del provvedimento emesso dal giudice cautelare di primo grado. Peraltro, la norma in esame, comunque interpretata, non viola neppure l'art. 24 Cost., poiche' la compensazione delle spese giudiziali - affidata, per regola generale, alla sussistenza di giusti motivi - non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, commi 1 e 4, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-septies, comma 3, del codice di procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso tribunale in riferimento ai medesimi articoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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