Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1998

Corte cost., sent. 17 marzo 1998, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1998
Data di deposito
17 marzo 1998
Data di decisione
12 marzo 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 3, legge n. 408 del 29 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23759

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 113 Cost., l'art. 16, comma 3, l. 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e della rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - posto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, non ritenute esistenti in casi analoghi al presente - la norma denunciata comporta(va) che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti e' stata effettuata iscrizione a ruolo dei tributi (e sovrattassa), per i quali non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo, tenuto anche conto che la proposizione di esso non sospende automaticamente l'esecutivita' del ruolo. - S. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995, 233/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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