Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1998
Corte cost., sent. 12 marzo 1998, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1998
- Data di deposito
- 12 marzo 1998
- Data di decisione
- 9 marzo 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
- art. 4, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 24 marzo 1989
- art. 1, comma 3, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 23716
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 108, comma 2, Cost., in relazione all'art. 4 l. 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)ed all'art. 7 d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, l. 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) - nella parte in cui non assicura l'invariabilita' numerica del collegio, prevedendo: a) - l'attribuzione della competenza ad assumere le decisioni disciplinari nei confronti dei magistrati militari ad una apposita sezione disciplinare del Consiglio; b) - la correlativa possibilita' di fare ricorso a componenti supplenti per i casi di impedimento, astensione o ricusazione dei componenti effettivi - in quanto - posto che il C.S.M. e' organo la cui composizione, durata e competenza sono fissate dalla Costituzione (artt. 104 e 105), anche relativamente alle regole concernenti le incompatibilita' e la rieleggibilita' dei suoi componenti, ed e' presieduto dal Presidente della Repubblica, mentre il C.M.M. e' organo istituito con legge ordinaria in conformita' a quanto stabilito dall'art. 108, comma secondo, Cost., che e' inteso ad assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali mediante previsioni contenute in leggi ordinarie; che la Costituzione (art. 105) si limita ad attribuire al C.S.M. la competenza ad adottare anche i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati ordinari, mentre la Sezione disciplinare, istituita e regolata con legge ordinaria (n. 195 del 1958 e successive modificazioni) rappresenta una soluzione organizzativa specifica, consentita bensi' dalla Costituzione, ma che non trova e non deve necessariamente trovare riscontro nella previsione delle leggi che regolano gli organi cui sono attribuite funzioni disciplinari nei confronti di appartenenti a ordini e collegi, e nemmeno in quelle che regolano i vari consigli (o consigli di presidenza) a cui e' demandato di svolgere, in forme giurisdizionali, giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati appartenenti a giurisdizioni speciali; che la sentenza n. 71 del 1995, nell'affermare che la configurazione dei procedimenti disciplinari per i magistrati militari in forme giurisdizionali non rappresenta l'introduzione di un nuovo giudice speciale, assimila le funzioni del C.M.M. a quelle del C.S.M., senza che cio' implichi ne' determini identita' di strutture, venendo anzi sottolineata la distinzione organizzativo-ordinamentale dei due organismi; che l'indipendenza dell'organo di autogoverno e' necessariamente correlata all'indipendenza dei singoli magistrati, che e' assicurata, oltre che dalle garanzie di 'status', anche dai modi con i quali e' svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri; e che i collegi esercitati funzioni giudiziari in materia disciplinare non si pongono in contrasto con l'esigenza costituzionale di indipendenza, quando la loro composizione sia "variabile", la variabilita' numerica non essendo idonea a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, giacche' rimane inalterata la liberta' di giudizio dei membri intervenuti - la denunciata mancanza di completa omogeneita' tra la disciplina impugnata e quella regolatrice della funzione disciplinare svolta dal C.S.M. nei confronti dei magistrati ordinari non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost.; ed in quanto il carattere giurisdizionale assicurato alla procedura disciplinare del C.M.M. e' sufficiente ad escludere una lesione dell'art. 108, comma secondo, Cost., il quale non impone di spingere l'omologazione di tale organo al C.S.M. fino a prescriverne una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti nelle procedure disciplinari di sua competenza. - S. nn. 12/1971, 284/1986, 71/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998. Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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