Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1998

Corte cost., sent. 12 marzo 1998, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1998
Data di deposito
12 marzo 1998
Data di decisione
9 marzo 1998
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. a), regolamento comm. parlam. servizi radiotelevisivi del 20 maggio 1997
  • art. 2, comma 1, lett. b), regolamento comm. parlam. servizi radiotelevisivi del 20 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 23769

A conferma della decisione gia' adottata in sede delibativa con la ordinanza n. 171 del 1997, il conflitto di attribuzione proposto dal comitato promotore dei 'referendum' abrogativi, indetti per il 15 giugno 1997, in materia di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia e "golden share", nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione al regolamento da essa predisposto il 20 maggio 1997, con il quale sono state fissate le regole che la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo era tenuta ad osservare nella programmazione delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della campagna referendaria, deve essere, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riconosciuto ammissibile. Sussistono infatti i requisiti soggettivi, essendo indubitabili anche in relazione alle attivita' preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di 'referendum' abrogativo a dichiarare definitivamente la volonta' della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost., sia la competenza della Commissione parlamentare a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volonta' della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Mentre, quanto al requisito oggettivo, va ribadito che gli atti di indirizzo delle Camere concernenti il servizio pubblico in questione sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la realizzazione del principio del pluralismo e sono pertanto espressione di una attribuzione costituzionale. - V. O. n. 171/1997 (gia' citata nel testo). Sul pluralismo quale principio e fine degli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, in particolare S. nn. 420/1994 e 112/1993. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23770

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore dei 'referendum' abrogativi, in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia e "golden share", indetti per la tornata del 15 giugno 1997, al fine di ottenere l'annullamento dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b), della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottata il 20 maggio 1997, con la quale si e' disciplinata la trasmissione di Tribune, in occasione delle previste consultazioni, da parte della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, va respinta la eccezione della difesa della Commissione parlamentare -eccezione che investe il merito del conflitto- secondo la quale, in seguito al mancato raggiungimento del quorum di validita' delle consultazioni a causa della massiccia astensione degli aventi diritto al voto, la richiesta pronuncia della Corte costituzionale sarebbe divenuta del tutto inutile. Non puo' infatti condividersi, nella sua assolutezza, l'affermazione che un eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe produrre alcun effetto sul procedimento di 'referendum' gia' concluso, essendo in linea teorica pur sempre valutabile l'incidenza della lamentata menomazione sull'esito della consultazione, e residuando comunque - come gia' rilevato in altra occasione - l'interesse del Comitato ricorrente ad ottenere una decisione sulla "spettanza delle attribuzioni in contestazione", che nei conflitti tra poteri rappresenta, in base all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'oggetto principale del giudizio. - V. S. n. 150/1981. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23771

Riguardo ai criteri da osservarsi, da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, nell'esercizio dei poteri conferitile, ex art. 4, legge 14 aprile 1975, n. 103, per la predisposizione delle trasmissioni di propaganda da effettuarsi durante le campagne referendarie, da nessun principio costituzionale e' desumibile un divieto a che i due piani - quello sul quale si muovono i comitati promotori dei 'referendum' e i comitati per il NO, e quello delle piu' stabili aggregazioni politiche proprio dei gruppi parlamentari - siano mantenuti distinti, in base a una scelta che oltretutto meglio rifletterebbe la complessa posizione dell'istituto del 'referendum' nel sistema costituzionale: da un lato manifestazione di sovranita' popolare non mediata e dall'altro deliberazione su una legge che come tale investe un prodotto della rappresentanza politica. E se e' vero che la elasticita', sul punto, del disegno costituzionale consente che nella delibera della Commissione parlamentare il processo politico referendario sia considerato unitariamente, con la previsione di programmi di confronto diretto tra rappresentanti di gruppi e promotori - come del resto in piu' d'una delle precedenti tornate referendarie e' avvenuto - l'assenza della volonta' che in materia puo' cogliersi nella Costituzione e' solo nella necessaria democraticita' del processo referendario e nell'esigenza che in esso sia offerta al servizio pubblico la possibilita' che i soggetti interessati partecipino alla informazione e alla formazione dell'opinione pubblica, con modi e forme rimessi, pero', alla discrezionalita' della Commissione, entro i limiti della idoneita' e della congruita' delle decisioni adottate rispetto al fine della garanzia del pluralismo. Il contrario assunto della esistenza di uno schema di propaganda radiotelevisiva fisso e infungibile non trova peraltro fondamento neppure nelle disposizioni della legge ordinaria, ne' in particolare, in quelle dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che nella ripartizione degli spazi destinati alle affissioni si limita a trattare i promotori del 'referendum' come un unico gruppo, sullo stesso piano dei gruppi politici rappresentati in Parlamento. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23772

Riguardo ai criteri da osservarsi, da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nell'esercizio dei poteri conferitile, ex art. 4, legge 4 aprile 1975, n. 103, per la predisposizione delle trasmissioni di propaganda da effettuarsi durante le campagne elettorali e referendarie, nessuna disposizione di legge stabilisce quanto tempo prima del giorno previsto per la consultazione popolare debba essere adottata la delibera relativa alle trasmissioni delle tribune referendarie. L'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che effettivamente dispone che tale deliberazione debba intervenire non oltre il quinto giorno successivo alla indizione dei comizi elettorali, riguarda le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e mentre il successivo art. 20 estende la disciplina alle elezioni del Parlamento europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, del Sindaco e del Presidente della provincia, nessuna norma si riferisce espressamente ai 'referendum'. Cosicche', anche a voler applicare in via analogica il principio ricavabile dal citato art. 1, tale applicazione non potrebbe che limitarsi, appunto, al principio e questo non e' nel senso che l'intero periodo tra la data di adozione della delibera e quella delle votazioni debba essere ininterrottamente coperto dalle trasmissioni del servizio pubblico, essendo positivamente richiesto soltanto che gli spazi di propaganda siano "idonei", e pertanto, perche' la regolarita' del procedimento referendario possa ritenersi, sotto questo profilo, pienamente garantita, e' sufficiente che il periodo di effettiva propaganda e gli spazi ad essa destinati, non risultino, secondo un criterio di ragionevolezza, ai fini di una corretta e completa informazione radiotelevisiva, -che e' quanto necessita all'espressione di un voto consapevole da parte degli elettori - inadeguati. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23773

Spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) e b), della delibera in data 20 maggio 1997, concernente la trasmissione di Tribune da parte della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997. Col prevedere, nella citata normativa, un ciclo di quattro dibattiti riservato esclusivamente ai gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, senza la partecipazione dei comitati promotori dei 'referendum', la Commissione parlamentare non ha travalicato i limiti dei poteri discrezionali che, in mancanza di tassative norme, nella Costituzione e nelle leggi, le spettano riguardo ai tempi e ai modi della propaganda radiotelevisiva, ed e' pertanto da escludere che la scelta, da essa operata, di mantenere distinte le trasmissioni riservate ai gruppi parlamentari da quelle destinate ai comitati, abbia comportato una vulnerazione della posizione giuridica di questi ultimi o una menomazione della sfera di attribuzioni loro garantita. Altrettanto dicasi dell'altra censura, formulata per la lamentata eccessiva brevita' del periodo utilizzabile per la propaganda in conseguenza dell'approvazione della delibera alla data, secondo i ricorrenti troppo vicina al giorno della consultazione, del 20 maggio. Nessuna sostanziale e irragionevole compressione delle attribuzioni dei Comitati promotori puo' dirsi infatti per cio' verificata, se si considera che il provvedimento impugnato prevedeva, in loro favore, per ciascuno dei quesiti referendari, un ciclo di confronti suddiviso in piu' trasmissioni e un ciclo di appello ai votanti nella giornata di venerdi' 13 giugno, in orario serale. - V. le precedenti massime C e D. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della delibera in data 20 maggio 1997 concernente la trasmissione di Tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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