Corte costituzionale
Sentenza n. 457/1998
Corte cost., sent. 30 dicembre 1998, n. 457
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 457/1998
- Data di deposito
- 30 dicembre 1998
- Data di decisione
- 16 dicembre 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:457
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 2, legge n. 1450 del 4 dicembre 1956
- art. 20, comma 1, legge n. 1450 del 4 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 24393
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come risulta dalla modifica recata dall'art. 13, primo comma, della legge 22 ottobre 1973, n. 672, a norma del quale la base pensionabile, individuata in linea di principio nella retribuzione assoggettata a contributo dell'ultimo anno di servizio, non puo' essere superiore alla media delle retribuzioni assoggettate a contributo degli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 12 per cento, in quanto - premesso che il giudice rimettente censura il fatto che le retribuzioni dei primi due anni del triennio, assunte per calcolare la media, non sono rivalutate in base ad indici della svalutazione monetaria - il confronto che si vorrebbe istituire, fra il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, per la quale, a partire dalla legge n. 297 del 1982, vige un principio di rivalutazione delle basi retributive, relative ad anni precedenti l'ultimo anteriore a quello di decorrenza della pensione, assunte per il calcolo della pensione medesima, ed il sistema del Fondo dei telefonici, ove questo principio non e' accolto, non puo' condurre a ritenere violato il principio costituzionale di eguaglianza. Invero, i sistemi previdenziali speciali sono caratterizzati da peculiarita' che li differenziano dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, spesso per aspetti che si traducono in vantaggi maggiori per gli assicurati, e sono connotati, essenzialmente, dall'<<autofinanziamento delle rispettive gestioni in una visione di mutualita' di gruppo o categoriale>>, laddove il regime ordinario generale e' contraddistinto <<dal criterio della solidarieta' sociale e dall'apporto finanziario dello Stato>>. Del resto, appare improprio un raffronto che prenda in esame, isolatamente, singoli elementi dei regimi previdenziali complessivi, quale il sistema di calcolo della base pensionabile; ed e' infondata la pretesa di ricondurre ad eguaglianza di disciplina un singolo elemento del sistema, al di fuori di una sua considerazione complessiva. - Cfr. S. nn. 173/1986, 430/1991 e 227/1993. red.: G. Leo
Massima n. 24394
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come risulta dalla modifica recata dall'art. 13, primo comma, della legge 22 ottobre 1973, n. 672, a norma del quale la base pensionabile, individuata in linea di principio nella retribuzione assoggettata a contributo dell'ultimo anno di servizio, non puo' essere superiore alla media delle retribuzioni assoggettate a contributo degli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 12 per cento, in quanto - premesso che il giudice rimettente censura il fatto che le retribuzioni dei primi due anni del triennio, assunte per calcolare la media, non sono rivalutate in base ad indici della svalutazione monetaria - non possono dirsi violati i principi ricavabili dal predetto parametro costituzionale in ordine alla proporzione fra trattamento previdenziale e qualita' e quantita' del lavoro svolto, e alla sufficienza del trattamento medesimo ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato. Invero, nell'attuazione di questi principi il legislatore gode di una sfera di discrezionalita', anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona; ed a tal proposito non puo' non tenersi conto del sistema complessivo in cui si inserisce la singola previsione, relativa al criterio di calcolo della base pensionabile. A tal riguardo va osservato che, se e' vero che la norma impugnata <<introduceva, nel caso del Fondo dei telefonici, un tetto massimo di retribuzione pensionabile parametrato sulla retribuzione media dell'ultimo triennio>>, <<la brevita' del termine triennale, il fatto che le retribuzioni del penultimo e del terzultimo anno concorressero solo alla determinazione di una media, e soprattutto la previsione di una maggiorazione del 12 per cento di detta materia appaiono elementi idonei ad evitare eccessivi scostamenti fra il valore monetario della base pensionabile e i relativi valori reali>>. E tale maggiorazione <<del 12 per cento>>, benche' diretta principalmente a contenere gli effetti di eventuali piu' rilevanti progressioni retributive realizzate nell'ultimo triennio e' altresi' idonea ad assorbire, almeno in parte, gli effetti della svalutazione verificatasi nel medesimo periodo. - Cfr. S. nn. 173/1986, 531/1988 e 119/1991. red.: G. Leo
Massima n. 24395
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), il quale indica nella retribuzione dell'ultimo anno di servizio la base pensionabile, <<senza prevedere alcuna forma di rivalutazione del valore nominale di tale retribuzione per il caso in cui la pensione venga liquidata a distanza di tempo dalla cessazione del servizio, e dunque senza tener conto dell'eventuale svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi>>, in quanto - premesso che la denuncia relativa alla norma in oggetto <<si fa carico>> di situazioni nelle quali il rapporto di lavoro viene meno senza che sia maturato il diritto alla pensione (per mancato raggiungimento dell'eta' pensionabile), ma il dipendente conserva dei diritti pensionistici, che fa valere nel momento in cui raggiunge l'eta' prescritta - nell'ambito di un sistema, quale quello del Fondo dei telefonici, informato al criterio della <<ripartizione>>, non vi e' di per se' una aspettativa garantita a che le pensioni corrisposte siano correlate ai valori reali, anziche' a quelli monetari, delle contribuzioni a suo tempo versate. Infatti, i lavoratori i quali hanno lasciato per dimissioni il servizio prima di raggiungere l'eta' pensionabile sapevano di conservare un diritto pensionistico commisurato al valore monetario della retribuzione media percepita nell'ultimo triennio, con la maggiorazione prevista. Peraltro, la legge n. 1450 del 1956 riserva una specifica regolamentazione all'ipotesi in cui il lavoratore, iscritto al Fondo, cessi dal servizio presso l'azienda telefonica prima di avere raggiunto l'eta' minima per la pensione; e, solo ove non si avvalga di alcuna delle alternative previste dalla legge n. 1450 citata, l'iscritto al Fondo, che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione, mantiene i diritti relativi (e puo' percio' conseguire la pensione non appena raggiunta l'eta' prescritta) senza il versamento di contributi volontari. Inoltre, l'art. 18 della predetta legge consente ai lavoratori che possano far valere almeno quindici anni di iscrizione al Fondo e che non siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari o per decorso del periodo massimo di malattia previsto per la conservazione del posto, di conseguire la pensione con cinque anni di anticipo rispetto all'eta' ordinariamente richiesta, con versamento al Fondo, a totale carico dell'azienda, del valore attuale del maggiore onere derivante dalla anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia. Ne consegue che l'ampio ventaglio di possibilita' offerte all'assicurato, unito agli specifici vantaggi del regime previdenziale di cui si discute, induce ad escludere che possano ritenersi lesi dalla norma impugnata i diritti previdenziali dei lavoratori iscritti obbligatoriamente al Fondo in questione. - V. S. nn. 141/1989 e 265/1992. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo e secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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