Corte costituzionale

Sentenza n. 450/1998

Corte cost., sent. 30 dicembre 1998, n. 450

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
450/1998
Data di deposito
30 dicembre 1998
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:450

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 203 del 12 luglio 1991
  • art. 9, legge n. 633 del 10 ottobre 1986
  • art. 1, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
  • art. 30, comma 4, 'ter', lett. c), legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 24353

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost., l'art. 30-ter, comma 4, lett. c), della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni, in quanto - posto che all'istituto del permesso premio e' stata riconosciuta natura di misura premiale di incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria e di "strumento cruciale" di rieducazione - la rigida preclusione alla concessione di permessi premio, prima dell'espiazione di meta' della pena, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, introdotta nel quadro di un piu' generale e drastico inasprimento delle condizioni per la concessione a tali condannati dei benefici carcerari, e' stata dettata dal legislatore in modo indiscriminato, senza riguardo alle specifiche esigenze, costituzionalmente imposte, dell'esecuzione minorile, risolvendosi in un automatismo incompatibile con la necessita' di valutazioni flessibili e individualizzate, in ordine all'impiego di un istituto inteso a consentire a condannati, che non risultino socialmente pericolosi, di "coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro" (art. 30-ter, comma 1) e, quindi, strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento della persona detenuta nella societa' e, dunque, quella finalita' rieducativa, che deve essere assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile. - S. nn. 46/1978, 188/1990, 125/1992, 168/1994, 125, 227 e 504/1995, 235/1996, 109, 296 e 403/1997, 16/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze