Corte costituzionale
Sentenza n. 422/1998
Corte cost., sent. 23 dicembre 1998, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 422/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:422
Norme oggetto del giudizio
- decreto direttore reggente direz.prov.del lavoro del 2 settembre 1997
Parametri
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 97, Costituzione
- art. 1, decreto legislativo n. 514 del 16 settembre 1996
- art. 2, decreto legislativo n. 514 del 16 settembre 1996
Massime
Massima n. 24399
In tema di ammissibilita' dei conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato, va riconosciuta alle Regioni la legittimazione a sollevare conflitto anche a tutela di funzioni delegate, purche' pero' si tratti di delega devolutiva o traslativa, caratterizzata da una relativa stabilita', da una integrazione necessaria con le funzioni proprie della Regione e dalla mancanza di poteri concorrenti dello Stato. (Nella specie la Corte ha ritenuto assolte tali condizioni nella delega di funzioni amministrative operata, a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, con le norme di attuazione statutaria emanate con il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 514, in materia di collocamento ed avviamento al lavoro). - V. S. nn. 245/1996, 278/1991 e 559/1988. V. anche la seguente massima C. Red.: S. Pomodoro
Massima n. 24400
Per potersi configurare un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, il pregiudizio lamentato dalla Regione deve essere riconducibile ad un'autonoma attitudine lesiva dell'atto impugnato e non esclusivamente al modo erroneo in cui e' stata applicata la legge. Ugualmente, nel caso in cui si prospetti il "cattivo esercizio" di un potere statale, l'uso illegittimo dello stesso deve determinare conseguenze non solo negative per la Regione, ma tali da violare la ripartizione delle rispettive competenze. (Nella specie, nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione a decreto con cui il Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia si e' autonominato presidente della locale Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'industria, la Corte ha riconosciuto la configurabilita' del conflitto, in quanto il provvedimento impugnato, pur rappresentando un "cattivo esercizio" del potere statale, prima ancora comporta una violazione del quadro costituzionale delle competenze). - V. S. n. 467/1997, ed inoltre S. nn. 245/1996, 27/1996 e 215/1993. V. anche la seguente massima C. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24401
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, deve dichiararsi che non spetta allo Stato e per esso al Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, nominare il presidente della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagno dell'industria di Gorizia e conseguentemente il decreto 2 settembre 1997 del suddetto Direttore reggente con il quale lo stesso si e' nominato presidente della Commissione - restando assorbita nella adottata decisione di merito la relativa istanza di sospensione - va annullato. Il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 514 (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di avviamento e collocamento al lavoro) ha infatti trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 2) gli Uffici provinciali del lavoro e delegato altresi' alla Regione (art. 1) l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite, con la sola eccezione - chiaramente indicativa del carattere devolutivo della delega - di quelle relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro ed alla ricognizione ed al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro. La denunciata lesione delle attribuzioni regionali pertanto sussiste, ne' certo in contrario puo' valere il richiamo che nel provvedimento impugnato si fa al decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, con il quale gli uffici provinciali del lavoro sono stati soppressi e le funzioni gia' di loro competenza sono state assegnate alle neo-costituite Direzioni provinciali del lavoro, giacche' tale decreto, come si desume anzitutto dal suo rango normativo inferiore - che non gli consente di derogare al decreto legislativo n. 514 - ed inoltre dalla sua collocazione temporale - che segue e tiene conto, come attesta il riferimento dello stesso alle "norme vigenti", della delega nel frattempo operata a favore della Regione ricorrente - ed infine dalla sua stessa 'ratio' - che e' quella di riordinare la struttura dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e non di modificare il riparto delle funzioni tra lo Stato e le Regioni - non e' applicabile nel territorio regionale se non per quanto riguarda le funzioni rimaste allo Stato. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, ed in particolare al Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, nominare il presidente della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'industria di Gorizia e conseguentemente annulla il decreto 2 settembre 1997 del Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, con il quale lo stesso si è nominato presidente della suddetta Commissione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze