Corte costituzionale
Sentenza n. 420/1998
Corte cost., sent. 23 dicembre 1998, n. 420
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 420/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:420
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 24301
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) - ritenuta in contrasto (in un caso di impugnazione di un licenziamento per presunta inidoneita' alle mansioni) a) - con l'art. 3 Cost., laddove essa, "in violazione di ogni elementare principio di uguaglianza e ragionevolezza, addossa la responsabilita' risarcitoria a un soggetto al quale non e' addebitabile l'evento da cui tale responsabilita' trae origine, in forza di una sorta di responsabilita' oggettiva ingiustificata e incompatibile con i principi del nostro ordinamento; b) - con l'art. 27 (recte: art. 24) Cost., laddove nella sostanza impedisce al datore di lavoro incolpevole di far valere in giudizio, in via di eccezione, l'insussistenza dell'obbligo risarcitorio posto a suo carico" - sia perche' la predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso, risponde ad una prescrizione legale che, per essere configurata in un misura realistica, non contrasta con l'art. 3 Cost., ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalita' politica da parte del legislatore; sia perche' - essendo pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione di inidoneita' fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitivita', potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito - il datore di lavoro, nel momento in cui opta per l'immediato licenziamento del dipendente, anziche' chiedere, secondo le normali regole contrattuali, la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilita' della prestazione, agisce a suo rischio, che rientra nel principio del "rischio d'impresa", secondo una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto piu' debole; sia perche', quanto alla prescrizione di danno minimo pari a cinque mensilita' di retribuzione, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento complessivo per il fatto di aver simmetricamente riconosciuto al datore di lavoro l'esercizio della facolta'di recesso, idonea ad incidere unilateralmente ed immediatamente nella sfera degli interessi del lavoratore; sia, infine, perche' non sussiste alcuna lesione dell'invocato art. 24 Cost., operando la garanzia costituzionale della difesa entro i limiti del diritto sostanziale. - S. nn. 178/1975, 7/1993, 30/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 (recte: 24) della Costituzione, dal pretore di Modica, Sezione distaccata di Scicli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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