Corte costituzionale
Sentenza n. 418/1998
Corte cost., sent. 23 dicembre 1998, n. 418
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 418/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:418
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24294
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziche' stabilire che la liberazione condizionale e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio, in quanto - posto che l'istituto della liberazione condizionale si inserisce decisamente nell'ambito della finalita' rieducativa della pena - il carattere automatico di quello che e' il primo gruppo di ipotesi in cui per legge deve darsi luogo alla revoca ("delitti" e "contravvenzioni della stessa indole") e' in contrasto con una ragionevole applicazione del principio rieducativo, tenuto conto che, anche se non puo' dirsi preclusa in senso assoluto al legislatore la potesta' di assumere determinate condanne come criterio per escludere l'ammissione del condannato a determinati benefici o per sancire la revoca di benefici gia' ottenuti, occorre tuttavia che tali criteri siano sufficientemente circoscritti, in modo da non dar luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena; sicche', la parificazione, operata dall'art. 177, comma 1, cod. pen., di tutti i delitti, senza alcuna selezione nell'ambito di questa vastissima categoria, e' criterio che, collegato con l'automatica derivazione della revoca dalla condanna rende tale disposizione manifestamente illegittima, risultando da essa congiuntamente violati il principio rieducativo e quello di ragionevolezza. - S. nn. 204/1974, 282/1989, 306/1993, 186/1995, 173/1997 e 296/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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