Corte costituzionale
Sentenza n. 409/1998
Corte cost., sent. 16 dicembre 1998, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 409/1998
- Data di deposito
- 16 dicembre 1998
- Data di decisione
- 10 dicembre 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992
- art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24374
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), <<nella parte in cui non prevedono l'intervento del Fondo di Garanzia a favore dei lavoratori che abbiano maturato crediti di lavoro, nel periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. citato, nei confronti di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali>>, in quanto, premesso che, alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale della Corte, il fluire del tempo costituisce, di per se', idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive; anche nella specifica materia previdenziale e' stato escluso che possa giudicarsi in se' irragionevole, essendo riferibile a situazioni non omogenee fra di loro, la previsione di una disciplina normativa diversificata 'ratione temporis'. Invero, le <<differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti si giustificano con la necessita' di bilanciamento con le disponibilita' delle risorse indispensabili a tal fine e con le connesse esigenze finanziarie>>. Ne consegue che, sotto questo aspetto, non sussiste alcuna <<lesione del principio di parita' di trattamento tra lavoratori appartenenti ad una stessa categoria, poiche' non si tratta di situazioni omogenee>>. Peraltro, i profili di censura relativi all'art. 38 Cost. non hanno una motivazione autonoma, ma comune con quelli relativi alla censura dell'art. 3, cosicche' l'infondatezza della questione in ordine al principio di eguaglianza comporta anche l'insussistenza della lesione, cosi' come prospettata, dell'art. 38. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 175/1997, 311/1995, 385/1994, 378/1994, 243/1993, 455/1992, 95/1992. red. G. Leo
Massima n. 24375
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), i quali, <<attribuendo ai soli lavoratori dipendenti da datori di lavoro, assoggettati a procedure concorsuali intervenute anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, un'indennita' per i crediti di cui al comma 1, realizzerebbero un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti da datori assoggettati soltanto ad esecuzione individuale, giacche' essi non godrebbero di alcuna garanzia per i crediti dello stesso tipo>>, in quanto, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, il lavoratore che agisce per il pagamento dell'indennita' prevista dal comma 7 dell'art. 2 non fa valere un credito di lavoro, bensi' un diritto risarcitorio, diversamente da quanto disposto dal comma 1; coerentemente l'intervento dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, si articola in <<due forme distinte, corrispondenti al diverso titolo e alla diversa natura dei diritti del lavoratore>> previsti appunto dai due commi citati. Pertanto, il rinvio che il comma 7 dell'art. 2 fa ai commi 1, 2 e 4 non e' indice di omogeneita' tra le due situazioni, dato che mediante l'azione prevista dal comma 7 il lavoratore fa valere un danno, la cui 'causa petendi' e' costituita non dal rapporto di lavoro, ma dalla mancata attuazione della direttiva. E dalla menzionata diversita' di natura e di contenuto tra le predette prestazioni, nonche' dalla circostanza che soltanto nei confronti della categoria dei lavoratori contemplati dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 80 del 1992 sussista la responsabilita' dello Stato italiano per il ritardo nel recepimento della direttiva, discende altresi' che <<si tratta di una situazione assolutamente peculiare, la cui disciplina non e' irragionevole che sia limitata, per la 'ratio' che la ispira, a quella sola categoria di lavoratori, senza estensioni ulteriori>>. - V., pure, S. nn. 512/1993 e 285/1993. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/19987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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