Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1998

Corte cost., sent. 5 marzo 1998, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1998
Data di deposito
5 marzo 1998
Data di decisione
25 febbraio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, bis, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
  • decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
  • legge n. 216 del 2 giugno 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23750

Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. riguarda non solo i profili attinenti alla struttura degli apparati ed all'articolazione delle competenze attribuite agli uffici che compongono la pubblica amministrazione, ma, investendone il funzionamento nel suo complesso, comprende anche i profili attinenti alle funzioni e all'esercizio dei poteri amministrativi, e quindi anche quelli concernenti la disciplina dei procedimenti amministrativi, la quale, per essere conforme al precetto costituzionale, deve essere coerente e congrua rispetto al fine che si vuol perseguire, in relazione sia all'esigenza generale di efficienza dell'azione amministrativa, che agli obiettivi particolari cui i procedimenti sono specificamente ordinati. Anche in tale disciplina, tuttavia, l'obiettivo del buon andamento puo' essere perseguito e realizzato con modalita' e strumenti diversi, la cui scelta e' rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalita' del legislatore. - Cfr. S. nn. 22/1966, 103/1993, 331/1988, 123/1968 e 266/1993. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23751

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216, in quanto, riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - a cui si richiama la prima delle censure proposte - consente infatti, in materia di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, che la composizione dell'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo piu' vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serieta' delle offerte, avvenga con modalita' diverse, e quindi sia col prevedere (secondo il criterio seguito, per gli appalti di importo superiore ad una determinata soglia, dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) che l'amministrazione, prima di rifiutare le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, proceda ad una verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite, sia restringendo - come nel caso in questione - la scelta del prezzo piu' basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l'offerta sia affidabile, purche', beninteso, la scelta adottata dal legislatore in tal senso non risulti viziata da irrazionalita'. Il che non puo' dirsi per quella compiuta con la disposizione impugnata, che, oltre ad avere un carattere del tutto temporaneo, essendo operante soltanto sino al 1^ gennaio 1997, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una piu' complessa procedura di analisi delle offerte e' apparsa eccessivamente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile, e tale da rendere meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori. Ne' in contrario vale rilevare che secondo normativa 'de qua', la percentuale di ribasso ammissibile viene riferita alla media di tutte le offerte, compresa quella il cui ribasso sara' poi considerato eccessivo, o far leva sulle distorsioni che potrebbero derivare da possibili accordi tra i partecipanti alla gara, giacche' ciascuno dei concorrenti ammessi e' pur sempre potenziale destinatario dell'aggiudicazione, mentre le situazioni in cui potesse configurarsi una illecita turbativa della gara, in quanto non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, non possono essere posti a base di una pronuncia di illegittimita' costituzionale. Esclusa pertanto la irragionevolezza del criterio di determinazione del ribasso ammissibile, non potendo, di conseguenza, la pur lamentata disparita' di trattamento tra offerte ammesse e offerte automaticamente escluse, ritenersi ingiustificata, cade anche la censura -sotto tale profilo dedotta- di violazione del principio di eguaglianza. - V. anche la precedente massima A. Sulla impossibilita' di tener conto, nei giudizi di legittimita' costituzionale, di situazioni patologiche non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, da ultimo, S. n. 175/1997. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto con il d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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