Corte costituzionale
Sentenza n. 356/1998
Corte cost., sent. 21 ottobre 1998, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 356/1998
- Data di deposito
- 21 ottobre 1998
- Data di decisione
- 14 ottobre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:356
Norme oggetto del giudizio
- unico, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 15 maggio 1998
Parametri
- art. 48, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 62, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 56, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 31, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 24205
E' ammissibile il ricorso proposto, in base all'art. 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dall'unico consigliere del Consiglio regionale appartenente al gruppo linguistico ladino, in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 62, 56, 92 e 84 dello statuto speciale, e agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost., nei confronti della legge regionale 15 maggio 1998, n. 5, che riguardo alla elezione del Consiglio regionale, a parziale modifica della legge 8 agosto 1983, n. 7, ha introdotto nell'adottato sistema proporzionale, per i collegi provinciali sia di Trento che di Bolzano, per la partecipazione delle liste alle operazioni di ripartizione dei seggi, delle clausole di sbarramento. La domanda del ricorrente, infatti, essendo stata avanzata in seguito al mancato accoglimento della richiesta di votazione della legge separatamente per gruppi linguistici, rientra nell'ambito di tutela cui e' preordinata la speciale impugnazione delle leggi regionali prevista dall'art. 56, e non eccede l'interesse del gruppo linguistico ladino, giacche' le contestate soglie elettorali, pur avendo necessariamente carattere generale, si assume che rendano impossibile, o piu' difficile, al gruppo ladino esprimere, in quanto tale, una propria rappresentanza nel Consiglio regionale. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24206
Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel suo complesso, ha delineato un sistema di particolari garanzie a tutela delle minoranze linguistiche, per salvaguardarne la identita' e assicurarne la rappresentanza nelle istituzioni regionali e locali, in rispondenza alle particolarita' storiche e sociali della Regione, agli obblighi internazionali assunti dallo Stato ed agli interessi nazionali. Sicche' la tutela delle minoranze, che e' pure principio affermato in via generale dall'art. 6 Cost., ha in detto statuto un significato particolarmente pregnante, assumendo connotazioni del tutto peculiari nella comunita' e nelle istituzioni di quella Regione. - Cfr. S. nn. 242/1989, 438/1993 e 233/1994. Riguardo all'art. 6 Cost. v. inoltre, in particolare, S. n. 213/1998. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24207
In un sistema normativo come quello adottato dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce uno specifico rilievo - in forme diverse nelle due Province - ai gruppi linguistici ed alla loro consistenza, prevedendo anche la determinazione dell'appartenenza dei consiglieri regionali a ciascuno di tali gruppi (art. 31) e che stabilisce particolari garanzie per la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 62), la scelta, operata dallo stesso statuto (art. 25) per la elezione del Consiglio regionale, del sistema proporzionale, non appare dettata da una preferenza, che abbia di mira solo la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, ma risponde alla ritenuta necessita' che il sistema elettorale renda possibile, con il metodo proporzionale, la rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle istituzioni, consentendo ai gruppi linguistici di esprimersi anche in quanto tali, in relazione alla loro consistenza e sempre in forza delle libere scelte degli elettori. Percio', nel giudizio sulla questione sollevata con ricorso, in base all'art. 56 dello stesso statuto, dall'unico consigliere del Consiglio regionale appartenente al gruppo linguistico ladino, nei confronti della legge della Regione 15 maggio 1998, n. 5, che ha introdotto una soglia elettorale - con criteri diversi per ciascuna delle Province autonome - per la partecipazione delle liste alle operazioni di ripartizione dei seggi, in riferimento -oltre che ad altri precetti dello statuto speciale e della Costituzione - al su richiamato art. 25, non possono entrare valutazioni generali, in ordine al sistema proporzionale, quale puo' essere adottato in altri contesti, o alla definizione dei confini propri di tale sistema, o alla considerazione di quali correttivi possano esservi introdotti senza snaturarlo, dovendosi solo verificare se i correttivi al sistema proporzionale introdotti dalla legge impugnata, siano in contrasto con le finalita' perseguite dallo statuto speciale nell'imporre quel sistema elettorale. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24208
Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, la introduzione di correttivi in leggi elettorali basate sul sistema proporzionale non incide sulla parita' di condizioni dei cittadini e sull'eguaglianza del voto, che non si estende al risultato concreto, rimesso ai meccanismi determinati dal legislatore, della manifestazione di volonta' dell'elettore. - V. S. nn. 43/1961, 429/1995 e 107/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24209
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Trentino -Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 che modificando, nel suo unico articolo, la disciplina della elezione del Consiglio regionale con metodo proporzionale, contenuta nella legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, introduce una soglia di sbarramento, pari al 5% dei voti validi nel collegio provinciale di Trento ed al quoziente naturale (calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nel medesimo) in quello di Bolzano. Tali disposizioni, infatti, richiedendo, in entrambi i casi, per concorrere alle operazioni di assegnazione di un seggio, un numero di voti superiore a quello poi necessario per la sua attribuzione, determinano, per il collegio provinciale di Trento, una evidente barriera per liste che siano espressione di minoranze linguistiche, e per il collegio elettorale di Bolzano, un indubbio aggravamento rispetto alle condizioni previste dalla stessa legge per la assegnazione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia elettorale, in tal modo ponendosi in contrasto con l'art. 25 dello statuto speciale. In base al quale il sistema proporzionale da esso imposto, per la elezione del Consiglio regionale, come strumento, ritenuto necessario, di garanzia per le minoranze linguistiche, pur non essendo destinato a sollecitare, ne' tanto meno ad assicurare, la rappresentanza per gruppi linguistici, simmetricamente non tollera la introduzione di elementi che escludano, o rendano piu' difficoltosa, la rappresentanza dei gruppi linguistici considerati dallo stesso statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali. - V. le precedenti massime B e C. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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