Corte costituzionale

Sentenza n. 355/1998

Corte cost., sent. 21 ottobre 1998, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
355/1998
Data di deposito
21 ottobre 1998
Data di decisione
14 ottobre 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:355

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 349 del 8 agosto 1995
  • art. 5-bis, decreto-legge n. 250 del 28 giugno 1995
  • legge della Regione Puglia del 17 giugno 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24198

Come la Corte ha da tempo affermato e piu' volte, conformemente al principio di unita' del sistema tributario, ribadito, la potesta' normativa tributaria delle Regioni ad autonomia ordinaria non e' strumentale rispetto alle competenze di cui all'art. 117 Cost., cosi' da poter trarre fondamento dalla previsione costituzionale di queste. Essa opera invece alla stregua dell'art. 119, primo comma, Cost., al di fuori di esse, con proprio oggetto ed entro i diversi e particolari confini che le leggi dello Stato, in conformita' ai principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare, configurandosi pertanto come una potesta' non di tipo concorrente, ma soltanto attuativa, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 Cost.. - V. S. n. 271/1986 e da ultimo S. n. 295/1993. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24199

In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata il 17 giugno 1997, con la quale la piu' favorevole disciplina della base imponibile dell'IRPEF prevista per gli assegni vitalizi degli ex parlamentari dall'art. 5-bis del d.l. 28 giugno 1995, n. 250, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, e' stata estesa agli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali. Nella materia tributaria, a cui tale disposizione senza dubbio attiene, le Regioni a statuto ordinario - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - hanno infatti una potesta' normativa solo attuativa delle leggi statali, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 Cost., potesta' attuativa della quale e' da escludersi che nel caso, difettando qualsiasi attribuzione di competenza legislativa regionale da parte della legge dello Stato, la Regione Puglia potesse avvalersi. Restando del tutto ininfluente, ai fini della decisione, il carattere meramente interpretativo che alla legge regionale impugnata potesse eventualmente riconoscersi. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia riapprovata il 17 giugno 1997, recante "Applicazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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