Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
340/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:340

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge n. 566 del 4 novembre 1996
  • art. 11, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • legge n. 392 del 27 luglio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 24093

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566, giacche' e' erroneo il presupposto che la disposta salvezza degli effetti e delle previsioni dei contratti di locazione stipulati in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392 con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, introduca una norma di sanatoria e valga per qualsiasi clausola contrattuale difforme dalla prescrizione di norme imperative della disciplina delle locazioni di immobili urbani, dovendosi al contrario ritenere - secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, in base ad un'interpretazione che non si presta ai prospettati dubbi di legittimita' costituzionale, e come tale da preferire - che questa norma non innovi l'ambito nel quale le parti potevano stipulare accordi in deroga alle norme della legge sull'equo canone, e soltanto confermi la validita' dei contratti stipulati con l'assistenza delle associazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori, poi dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 309 del 1996) nella parte in cui era prevista come obbligatoria (art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). - Cfr., sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, S. n. 309/1996. - Sull'obbligo per il giudice, in presenza di piu' interpretazioni possibili, di seguire l'interpretazione, compatibile con il testo e con il sistema normativo, piu' aderente ai principi costituzionali, escludendo, invece, l'interpretazione che, altrimenti, ne determinerebbe la violazione, cfr. S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566 (Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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