Corte costituzionale
Sentenza n. 340/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 340
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 340/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:340
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 566 del 4 novembre 1996
- art. 11, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 24093
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566, giacche' e' erroneo il presupposto che la disposta salvezza degli effetti e delle previsioni dei contratti di locazione stipulati in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392 con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, introduca una norma di sanatoria e valga per qualsiasi clausola contrattuale difforme dalla prescrizione di norme imperative della disciplina delle locazioni di immobili urbani, dovendosi al contrario ritenere - secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, in base ad un'interpretazione che non si presta ai prospettati dubbi di legittimita' costituzionale, e come tale da preferire - che questa norma non innovi l'ambito nel quale le parti potevano stipulare accordi in deroga alle norme della legge sull'equo canone, e soltanto confermi la validita' dei contratti stipulati con l'assistenza delle associazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori, poi dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 309 del 1996) nella parte in cui era prevista come obbligatoria (art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). - Cfr., sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, S. n. 309/1996. - Sull'obbligo per il giudice, in presenza di piu' interpretazioni possibili, di seguire l'interpretazione, compatibile con il testo e con il sistema normativo, piu' aderente ai principi costituzionali, escludendo, invece, l'interpretazione che, altrimenti, ne determinerebbe la violazione, cfr. S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566 (Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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