Corte costituzionale
Sentenza n. 338/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 338/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge della Regione siciliana del 11 giugno 1997
Parametri
- art. 2, comma 1, lett. g), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 3, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 24188
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato - per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. e con l'art. 2, comma 1, lettera g), numeri 1 e 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale - l'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 11 giugno 1997, recante <<Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennita' e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29>>, in quanto - posto che, dopo l'instaurazione del giudizio, la legge impugnata e' stata promulgata come legge 20 giugno 1997, n. 19, con integrale omissione dell'art. 11, censurato dal Commissario dello Stato - l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale. - Riguardo alle questioni prospettabili in merito alla legittimita' della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalita' promosso in via principale dal Commissario dello Stato, con omissione delle parti oggetto di impugnazione, v., 'ex plurimis', S. nn. 216/1998, 306/1996, 205/1996, 493/1995, 395/1995, 64/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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