Corte costituzionale

Sentenza n. 335/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
335/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:335

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, lett. e), legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 4, comma 3, lett. f), legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997
  • art. 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997
  • art. 28, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24100

A norma dell'art. 4, comma 3, lett. e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la generale attribuzione di funzioni e compiti anche alle province, ivi prevista, deve avvenire nel rispetto dei principi, tra gli altri, di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, nonche' di omogeneita'. Di tali principi il primo impone l'attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e cioe' l'identificabilita' in capo ad un unico soggetto della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa, mentre il secondo a sua volta impone di tener conto delle funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei dello stesso livello di governo. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24101

Nel giudizio sul conflitto negativo di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 3-6 Statuto speciale e 116 e 119 Cost., riguardo agli artt. 28, commi 2, 3 e 5, e 33 del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) concernenti il conferimento alla Regione delle funzioni di "autorizzazione e vigilanza amministrativa" delle scuole nautiche e dei relativi compiti amministrativi - conferimento che avrebbe determinato, secondo la ricorrente, un abusivo e oneroso, e percio' rifiutato ampliamento della sua sfera di competenza - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, e' entrato in vigore il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il cui art. 105, con l'attribuire, al comma 3, alle province, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle scuole nautiche, e con lo stabilire, al comma 6, che per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto, ha chiaramente innovato la disciplina in questione in senso conforme alla pretesa della ricorrente, non potendo condividersi l'assunto, espresso in memoria alla Regione, che tali disposizioni non l'avrebbero sollevata, quanto meno, dagli adempimenti organizzativo -burocratici relativi alla vigilanza "amministrativa" sulle scuole. Atteso che, alla luce dei criteri di interpretazione posti dall'art. 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997, e ribaditi, in particolare, dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 112 - secondo i quali la generale attribuzione di funzioni e compiti anche alle province deve avvenire nel rispetto dei principi, tra gli altri, di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, nonche' di omogeneita' - le indicate norme sopravvenute vanno intese nel senso che, per effetto di esse, delle funzioni gia' demandate alla ricorrente non ne e' residuata alcuna. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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