Corte costituzionale
Sentenza n. 334/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:334
Norme oggetto del giudizio
- decreto Sottosegr. Ministero beni culturali e amb. del 30 ottobre 1996
Parametri
- art. 82, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 39, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 121, comma 4, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 24130
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna in relazione al decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero dei beni culturali e ambientali 30 ottobre 1996, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni centri storici in Provincia di Forli', va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa dello Stato in base all'assunto che la ricorrente, nel caso, avrebbe agito come titolare di competenze soltanto delegate. Non puo' infatti negarsi che le censure proposte riguardano profili che attengono ai rapporti tra Regione e Stato in ordine alla ripartizione delle rispettive sfere di competenza e ai limiti degli effetti che un atto statale puo' produrre su funzioni delegate gia' esercitate dalla Regione. E cio' indipendentemente dalla qualificazione della natura della delega, che peraltro, nella concreta materia, assume caratteristiche particolari per gli indefettibili compiti di rilievo nazionale per la tutela dei beni culturali e ambientali, unitariamente intesi in base all'art. 9 Cost.. - Cfr., tra le altre, S. nn. 157/1998, 341/1996 e 302/1988. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24131
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, deve dichiararsi che spetta allo Stato integrare, ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con atto motivato (d.m. 30 ottobre 1996) gli elenchi delle bellezze naturali della Regione. La estensione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, contenuta nel provvedimento impugnato, ai centri storici, in Provincia di Forli', di Bagno e di S. Piero in Bagno e del rilievo sulla vallata del Savio, nonostante che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, avesse deliberato, l'8 maggio 1995, - in seguito all'emanazione della legge regionale n. 6 di quell'anno - di limitare l'imposizione del suddetto vincolo solo ad un'area del Colle di Corzano, e senza che venisse richiesto alla Regione di formulare in proposito una propria valutazione da tenere presente nelle valutazioni finali, non da' luogo a lesione della sfera di competenze costituzionali della ricorrente. Invero, anche se il potere di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali che lo Stato, nel delegare alle Regioni, con il richiamato art. 82, comma secondo, del d.P.R. n. 616, si e' riservato, si colloca quale rimedio ulteriore rispetto alle procedure che si svolgono in sede locale, ed e' percio' da escludere che nell'esercizio di esso possano apportarsi modifiche totalmente o parzialmente soppressive di vincoli precedenti imposti dalla Regione, deve tuttavia riconoscersi che lo Stato, per la tutela del paesaggio (garantita dalla Costituzione tra i principi fondamentali ed affidata alla Repubblica nel suo insieme) legittimamente possa comprendere negli elenchi, oltre a localita' non incluse dalla Regione per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, ovvero per difetto di iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento, anche localita' per le quali, da parte della Regione, vi sia stata una espressa determinazione negativa. Ne', pur dovendosi pretendere che i provvedimenti statali di questo tipo siano -come nel caso e' avvenuto- adeguatamente motivati, in ossequio anche ai principi del procedimento amministrativo, puo' sostenersi che la collaborazione tra Stato e Regione in materia debba spingersi fino a richiedere una rinnovata formale acquisizione dell'avviso degli organi della Regione o una chiamata della stessa ad interloquire. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato integrare, ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con atto motivato (d.m. 30 ottobre 1996) gli elenchi delle bellezze naturali della Regione Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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