Corte costituzionale

Sentenza n. 333/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
333/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:333

Norme oggetto del giudizio

  • decreto direttore gen. uff. centr. Min. Beni cult. del 18 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24129

Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni demaniali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 dicembre 1996, con il quale l'esercizio dei poteri (ex art. 82, comma 9, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche) di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni - nell'ambito del rapporto di delega con lo Stato - ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riguardo alle modifiche, da parte dei proprietari, degli immobili soggetti a tutela, e' stato a sua volta delegato, limitatamente agli interventi interessanti il territorio di un unico Comune, ai sovrintendenti territorialmente competenti, deve essere dichiarato inammissibile. Il decreto direttoriale in questione - riguardo al quale la ricorrente non contesta che rientri nelle competenze statali, ma solo che sia stato emanato, anziche' dal Ministro, da un organo periferico addirittura di livello territoriale inferiore alle Regioni - va infatti inquadrato nel sistema di organizzazione e di ripartizione delle competenze nell'ambito delle amministrazioni pubbliche posto in essere con la riforma operata con gli artt. 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (emanato in base all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - che hanno separato i compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa, e alla luce dei quali l'espressione "organi di governo" deve essere ora intesa non in senso proprio giuridico-costituzionale, come limitata a Consiglio dei ministri e ministri, ma come riferimento agli organi di direzione e di guida (politico-amministrativa) - sistema ulteriormente sviluppato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 11, comma 4) e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dove, tra l'altro, si ribadiscono e si applicano i principi previgenti (risalenti al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748) in materia di delega amministrativa interna nell'amministrazione dello Stato. Cosicche', riguardando la promossa controversia esclusivamente un elemento organizzatorio di un potere pacificamente spettante allo Stato e in particolare l'esercizio di attivita' tecnico-amministrativa - al di fuori di compiti e responsabilita' politiche - in materia non riservata ad organi costituzionalmente rilevanti in funzione di garanzia dei rapporti tra Stato e Regioni, e dovendo quindi escludersi che il provvedimento impugnato possa considerarsi idoneo ad invadere, o anche solo a menomare, la sfera di competenza costituzionale della ricorrente, difetta nel caso quell'interesse a ricorrere, qualificato dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze regionali, che e' condizione necessaria - come la Corte ha in piu' occasioni riconosciuto - perche' le Regioni possano promuovere, innanzi ad essa, sia i giudizi di legittimita' costituzionale in via principale che i conflitti di attribuzione. - Cfr. S. n. 270/1998, nonche' S. nn. 244/1997, 25/1996 e 29/1995. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali 18 dicembre 1996, recante "Decentramento dei poteri di tutela ambientale e paesaggistica", sollevato dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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