Corte costituzionale
Sentenza n. 325/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 325/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge n. 88 del 16 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 24110
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 102, comma primo, Cost., l'art. 11, comma primo, l. 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, in quanto - posto che l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volonta' delle parti, per cui l'obbligatorieta' 'ex lege' del medesimo si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale; che l'arbitrato puo' ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario; e che la norma impugnata dispone(va) che, per le controversie "che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale" - la norma stessa prevede una forma di arbitrato obbligatorio, tenuto conto che essa non lascia alcun margine all'eventuale, difforme volonta' di una delle parti di affidare la causa al giudizio dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e che la legge individua 'a priori' il collegio che sara' chiamato alla decisione. - S. nn. 127/1977, 488/1991, 49/1994, 206/1994, 232/1994, 54/1996, 152/1996, 381/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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