Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
325/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge n. 88 del 16 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 24110

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 102, comma primo, Cost., l'art. 11, comma primo, l. 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, in quanto - posto che l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volonta' delle parti, per cui l'obbligatorieta' 'ex lege' del medesimo si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale; che l'arbitrato puo' ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario; e che la norma impugnata dispone(va) che, per le controversie "che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale" - la norma stessa prevede una forma di arbitrato obbligatorio, tenuto conto che essa non lascia alcun margine all'eventuale, difforme volonta' di una delle parti di affidare la causa al giudizio dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e che la legge individua 'a priori' il collegio che sara' chiamato alla decisione. - S. nn. 127/1977, 488/1991, 49/1994, 206/1994, 232/1994, 54/1996, 152/1996, 381/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze