Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1998

Corte cost., sent. 26 febbraio 1998, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1998
Data di deposito
26 febbraio 1998
Data di decisione
23 febbraio 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:30

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dei trasporti del 2 febbraio 1996
  • art. 2, decreto del Ministro dei trasporti del 31 gennaio 1997
  • art. 3, decreto del Ministro dei trasporti del 31 gennaio 1997
  • art. 1, decreto del Ministro dei trasporti del 31 gennaio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 23763

Va dichiarato inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione e comunque menomazione delle proprie competenze, contro il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996, contenente "Disposizioni in materia di trasporto scolastico". Il provvedimento impugnato e' stato infatti espressamente e integralmente sostituito dal successivo decreto 31 gennaio 1997, senza neppure potere essere mai applicato, in conseguenza del differimento della sua entrata in vigore - ad opera del decreto ministeriale 29 aprile 1996 - alla data del I settembre 1997. - Sulla sopravvenuta mancanza di interesse a ricorrere come causa di inammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Regioni (o Province autonome) e Stato, v. S. n. 109/1995. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23764

Riguardo alle competenze, legislativa e amministrativa, spettanti alle Province autonome in base all'art. 8, nn. 18 e 27, e all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in ordine al servizio del trasporto gratuito degli studenti - in quanto ricompreso nelle materie sia dell'assistenza scolastica, sia dei trasporti di interesse provinciale - e' da tener presente che il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative a tali materie inerenti e' stato attuato, rispettivamente, dal d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, e dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, con formule attributive assai ampie, e che, in particolare, la Provincia di Trento ha regolato il trasporto scolastico sia urbano, sia extraurbano, nel quadro di una "disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento" disposta con la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, poi modificata dalla legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. Alla Provincia autonoma di Trento - ricorrente nel caso di specie - si estendono percio' i principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo i quali nelle materie dei trasporti di interesse regionale o provinciale, alla competenza dello Stato - ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumita' delle persone, la quale esige uniformita' di parametri di valutazione per l'intero territorio nazionale - resta riservata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, mentre gli ulteriori profili della disciplina del trasporto, e in primo luogo quelli inerenti alle modalita' di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rientrano nella competenza della Regioni e delle Province autonome. - Sulla ripartizione delle competenze statali e regionali in materia di trasporti, v. S. n. 135/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23765

Non spetta allo Stato adottare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento - ricorrente, nel caso, per conflitto di attribuzione - la disciplina contenuta nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, in materia di trasporto scolastico: di conseguenza, gli artt. 1, 2 e 3 del decreto (concernenti condizioni e modalita' di organizzazione e gestione dei trasporti da effettuarsi, per gli alunni della scuola dell'obbligo e per i bambini frequentanti le scuole materne, a livello comunale e intercomunale, direttamente o attraverso terzi; ai veicoli da adibire a tal fine ecc.) sono annullati. Alla luce dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza riguardo alla ripartizione tra Stato e Regioni (o Province autonome) delle competenze in materia di trasporti di interesse regionale o provinciale, e secondo i quali allo Stato e' riservata soltanto la disciplina riguardante la sicurezza degli impianti e dei veicoli, deve infatti riconoscersi che con i suddetti articoli - i quali, sia nel loro insieme, che nei lodo specifici dettami, non attengono certo alle esigenze di idoneita' tecnica dei mezzi di trasporto, ne' appaiono diretti al perseguimento di obiettivi di sicurezza o preordinati alla tutela dell'incolumita' personale - l'impugnato provvedimento comprime le competenze attribuite alle Province autonome dall'art. 8, nn. 18 e 27, e dall'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Accolto per tali motivi il proposto ricorso, restano quindi assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti in base all'asserita violazione delle norme del codice stradale e delle disposizioni legislative che disciplinano l'emanazione dei regolamenti ministeriali. - V. la precedente massima B. In particolare, sulle caratteristiche distintive delle "prescrizioni tecniche", v. S. n. 61/1997. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla provincia autonoma di Trento contro il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996 (Disposizioni in materia di trasporto scolastico) con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; conseguentemente annulla gli artt. 1, 2, 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) nella parte in cui si applicano al territorio della provincia di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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