Corte costituzionale
Sentenza n. 281/1998
Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:281
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24085
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui "non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni", sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., sia perche' la disposizione impugnata fa parte del complesso di norme (artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.) che disciplinano l'intercettazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, telematiche o tra presenti e non e' quindi estensibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta comunicazione telefonica, la disciplina della acquisizione dei "tabulati" ricadendo nel disposto dell'art. 256 cod. proc. pen.; sia perche' l'eventuale sentenza "additiva" della Corte (sull'art. 256 cit.) verrebbe ad interferire con scelte, riservate alla discrezionalita' del legislatore, in ordine alle garanzie piu' idonee a contemperare la tutela della sfera della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche dalla acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla investigazione e alla repressione dei reati. - S. nn. 366/1991, 81/1993, 63/1994 e 463/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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