Corte costituzionale
Sentenza n. 276/1998
Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 276/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:276
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24084
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullita', in quanto, con riferimento all'art. 24 Cost., l'interessato puo' immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 22, u.c., l. n. 689 del 1981, ovvero chiedere la riconsegna del documento di guida ove l'ordinanza prefettizia non gli venga notificata entro venti giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel comma 2 dell'art. 218); ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., non si rinviene alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato. - S. nn. 255/1994, 311/1994, 437/1995, 31/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze