Corte costituzionale
Sentenza n. 275/1998
Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:275
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24160
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 190-'bis' cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica - in quanto, stante la diversita' tra i due organi dello stesso ufficio, ben poteva il rito essere modellato secondo un trattamento differenziato; cosa che realmente il legislatore - che e' dotato di ampia discrezionalita' in materia, con l'unico limite della ragionevolezza - ha fatto in un modo che, non potendo definirsi irragionevole, non assurge al livello di violazione dell'invocato principio costituzionale di eguaglianza. - Sull'<<ampia discrezionalita' del legislatore nel dettare le norme processuali>>, v. S. nn. 451/1997 e 31/1998, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Massima n. 24161
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 190 'bis' cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica, in quanto - premesso che, pur essendo indubbio il carattere di inviolabilita' del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, costituisce costante orientamento della Corte quello per cui tale diritto puo' diversamente atteggiarsi nell'ambito dei diversi procedimenti, sempreche' <<non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni>> - l'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non determina alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, dato che le parti permangono su di un piano di parita'. Ne' puo' dirsi che il parametro costituzionale evocato sia vulnerato per il solo fatto che una sola delle parti, chiedendo la discussione orale, precluda all'altra il diritto alle memorie di replica; invero, <<tale richiesta non esclude la possibilita' per entrambe le parti di esporre integralmente e in condizioni di parita' le proprie tesi difensive, nell'immediatezza derivante dalla presenza dei contraddittori innanzi al giudice>>. - Sul carattere di inviolabilita' del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, v., tra le molte, S. n. 212/1997 ed altresi' S. nn. 220/1994, 119/1995 ed O. n. 338/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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