Corte costituzionale

Sentenza n. 275/1998

Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
275/1998
Data di deposito
17 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:275

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24160

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 190-'bis' cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica - in quanto, stante la diversita' tra i due organi dello stesso ufficio, ben poteva il rito essere modellato secondo un trattamento differenziato; cosa che realmente il legislatore - che e' dotato di ampia discrezionalita' in materia, con l'unico limite della ragionevolezza - ha fatto in un modo che, non potendo definirsi irragionevole, non assurge al livello di violazione dell'invocato principio costituzionale di eguaglianza. - Sull'<<ampia discrezionalita' del legislatore nel dettare le norme processuali>>, v. S. nn. 451/1997 e 31/1998, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Massima n. 24161

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 190 'bis' cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica, in quanto - premesso che, pur essendo indubbio il carattere di inviolabilita' del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, costituisce costante orientamento della Corte quello per cui tale diritto puo' diversamente atteggiarsi nell'ambito dei diversi procedimenti, sempreche' <<non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni>> - l'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non determina alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, dato che le parti permangono su di un piano di parita'. Ne' puo' dirsi che il parametro costituzionale evocato sia vulnerato per il solo fatto che una sola delle parti, chiedendo la discussione orale, precluda all'altra il diritto alle memorie di replica; invero, <<tale richiesta non esclude la possibilita' per entrambe le parti di esporre integralmente e in condizioni di parita' le proprie tesi difensive, nell'immediatezza derivante dalla presenza dei contraddittori innanzi al giudice>>. - Sul carattere di inviolabilita' del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, v., tra le molte, S. n. 212/1997 ed altresi' S. nn. 220/1994, 119/1995 ed O. n. 338/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze