Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1998
Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 56, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 24072
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato al riguardo dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta "strettamente carceraria" e non quindi di quella tenuta in liberta'. Riguardo alla censura formulata sotto il primo profilo, secondo cui per effetto della denunciata preclusione potrebbe essere ingiustamente premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia -come nel caso di specie- continuato a delinquere, si rileva che la generica finalita' di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto in questione pure indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiche' il legislatore e' evidentemente mosso dall'obiettivo, piu' specifico e immediato, consistente nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria, incentivazione che potrebbe risultare in qualche misura attenuata se l'eventualita' della ricompensa costituita dalla remissione delle spese di mantenimento fosse subordinata alla valutazione di comportamenti non piu' riferibili alla detenzione. Mentre, riguardo alla censura avanzata, sotto il secondo profilo, per la ritenuta irragionevole disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, e' evidente che tale disparita' puo' bensi' verificarsi - come la Corte ha riconosciuto nella sentenza (n. 342 del 1991) di illegittimita' costituzionale, in altra parte, dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - nella diversa ipotesi della remissione del debito per spese processuali richiesta da condannati che non abbiano sofferto alcun periodo di carcerazione, ma non ai fini della remissione delle spese di mantenimento in carcere, che la detenzione in ogni caso suppone. - Cfr. S. n. 342/1991 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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