Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1998

Corte cost., sent. 26 febbraio 1998, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/1998
Data di deposito
26 febbraio 1998
Data di decisione
23 febbraio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:27

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 51 del 4 febbraio 1966
  • legge n. 695 del 30 luglio 1959
  • art. 1, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
  • art. 7, decreto-legge n. 548 del 23 ottobre 1996
  • legge n. 641 del 20 dicembre 1996
  • art. 2, comma 2, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23685

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., l'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica), in quanto - posto che la vaccinazione antipoliomelitica e' stata resa obbligatoria con legge 4 febbraio 1966 n. 51; che, anteriormente alla predetta legge, la legge 30 luglio 1959 n. 695 aveva fortemente incentivato la vaccinazione pur non imponendola come obbligo giuridico; e che non e' costituzionalmente lecito alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettivita' stessa sia disposta a condividere, come e' possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative - non vi e' ragione di differenziare, dal punto di vista dell'anzidetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorita' in vista della sua diffusione capillare nella societa'; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria. - S. nn. 307/1990, 118/1996. red.: S. Di Palma

Massima n. 23686

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 32, 38, commi primo e terzo, e 136 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, l. 25 febbraio 1992 n. 210, come sostituito dall'art. 7 d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, convertito nella l. 20 dicembre 1996 n. 641, e dell'art. 1, comma 2, l. n. 641 del 1996, nella parte in cui, per il passato, riducono l'indennizzo del 70 per cento annuo ed escludono il diritto agli interessi e alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi, in quanto - posto che le disposizioni denunciate prevedono che ai soggetti, i quali hanno diritto o ai quali spetta l'indennizzo a norma dell'art. 1 l. n. 210 del 1992, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 prima parte della legge un assegno "una tantum" nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo " a regime", con esclusione di interessi legali e rivalutazione; che alla Corte costituzionale non e' dato sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle che spettano e sono riservate al legislatore nelle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cosiddetti diritti sociali, essendo soltanto il legislatore costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilita' e di relativa priorita' nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato; e che, nel rispetto dell'ampia discrezionalita' che dev'essere riconosciuta al legislatore, alla Corte, nell'esercizio del controllo di costituzionalita' sulle leggi compete tuttavia di garantire la misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti, al di sotto della quale si determinerebbe, con l'elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti - l'assegno "una tantum" previsto dalla legge assume il significato di misura di solidarieta' sociale fondata negli artt. 2 e 32 Cost., cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale a norma dell'art. 38, comma 1, Cost., essendo esso dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell'avente diritto e non mirando di per se' agli scopi per i quali l'art. 38 stesso e' stato dettato (vedi Massima "A"). - S. nn. 307/1990 e 118/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dell'art. 1, comma 2, della predetta legge 20 dicembre 1996, n. 641, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, e 136 della Costituzione, dal tribunale di Firenze e dal pretore di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze