Corte costituzionale
Sentenza n. 267/1998
Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/1998
- Data di deposito
- 17 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
- art. 3, comma 1, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
- all. I, punto 8.6, legge della Regione Piemonte n. 37 del 23 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 24081
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., il paragrafo 8.6 dell'allegato I della l. reg. Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravita' ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso, in quanto - posto che la disposizione censurata (che, nel disciplinare le modalita' di accesso all'assistenza indiretta, dispone che, al fine del concorso nella spesa sostenuta dall'assistito, "la prestazione dovra' essere preventivamente autorizzata") da' attuazione all'art. 3, commi secondo e terzo, l. 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), il quale prevede che le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali prestazioni sanitarie possono "essere erogate anche in forma indiretta nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilita' di erogarle tempestivamente in forma diretta", nonche' le modalita' per accedere alle prestazioni e "per ottenere il concorso nella spesa sostenuta"; che il diritto alla salute implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed e' garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne da' attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti; che, in quest'ottica, l'ammissione all'assistenza indiretta (come il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura) deve essere contemperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui dispone; e che, nel quadro di tali principi, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve ritenersi salvaguardato da quelle disposizioni di legge (come l'art. 3 della legge n. 595 del 1985 cit.) che legittimano il ricorso all'assistenza indiretta nelle ipotesi in cui le strutture del servizio sanitario (incluse quelle convenzionate, ed oggi quelle accreditate) non fossero in grado di assicurare un tempestivo intervento sanitario, reso peraltro indifferibile dalle condizioni di salute della persona bisognosa di cura - la norma legislativa regionale censurata, escludendo, senza giustificazione, in modo assoluto ed indifferenziato ogni ristoro dalle spese in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente chiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilita', di gravita' ed urgenza non altrimenti sopperibili, non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera la garanzia dell'art. 32 Cost., ponendosi altresi' in contrasto anche con l'art. 3 Cost., poiche' realizza una soluzione intrinsecamente irragionevole. - S. nn. 455/1990, 247/1992, 218/1994, 304/1994, 286/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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