Corte costituzionale
Sentenza n. 233/1998
Corte cost., sent. 23 giugno 1998, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/1998
- Data di deposito
- 23 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:233
Norme oggetto del giudizio
- nota della Ragioneria prov.le Stato di Cagliari del 19 novembre 1996
- telex Ministero delle finanze-Dipartimento Dogane n. 2281 del 15 maggio 1996
- telex Ministero delle finanze-Dipartimento Dogane n. 2629 del 14 giugno 1996
- nota della Ragioneria prov.le Stato di Cagliari del 29 ottobre 1996
- nota min. Tesoro - Rag.Gen.Stato
Parametri
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 119, Costituzione
- art. 8, lett. e), statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 54, statuto regione Sardegna
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 116, Costituzione
- art. 4, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 23990
Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna in relazione alle direttive impartite dal Ministero delle finanze e da uffici dipendenti dello stesso, e dal Ministero del tesoro, riguardo al calcolo della quota di accisa sulle benzine spettante alla Regione Sardegna in seguito alla riserva alle Regioni a statuto ordinario - disposta con l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - di una parte di tale imposta commisurata al consumo delle benzine per autotrazione nei loro territori, deve essere dichiarato ammissibile, non riscontrandosi negli atti impugnati quei caratteri, di mera esecuzione della legge, che la Corte costituzionale, in altra occasione, ha ritenuto ostativi per la proposizione del conflitto. Nel caso, infatti, il dettato legislativo sul quale gli atti impugnati si fondano, esige la soluzione del problema interpretativo, non privo di difficolta', del raccordo fra la citata disposizione di cui alla legge n. 549 del 1995 e la previsione statutaria che riserva alla Regione Sardegna i nove decimi delle imposte di fabbricazione percette nel suo territorio. - V. la seguente massima B. Per la inammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione nell'ipotesi in cui gli atti impugnati risultino essere mera esecuzione di norme di legge e quindi non idonei, di per se', a produrre la denunciata lesione, v. S. n. 467/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23991
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna, deve dichiararsi che non spetta allo Stato negare alla Regione la corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa percetta nel suo territorio sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione. Conseguentemente gli atti che hanno dato luogo al conflitto (telex del Ministero delle finanze in data 15 maggio 1996 e 14 giugno 1996; nota del Ministero del tesoro del settembre 1996; note della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 29 ottobre e del 19 novembre 1996), nella parte in cui comportano tale diniego, vanno annullati. Alla luce del principio per cui, tra le varie possibili interpretazioni di una disposizione di legge occorre sempre privilegiare quella conforme a Costituzione, e' da escludersi infatti che l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - il quale riserva alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio avviene il consumo, una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione nella misura di lire 350 al litro, e per l'applicazione del quale i suddetti provvedimenti impartiscono direttive - possa operare - come negli stessi si e' ritenuto - in senso contrario all'art. 8, lett. e), dello Statuto speciale per la Sardegna, che tra le varie entrate spettanti alla Regione annovera i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della Regione, e tra queste l'accisa in questione, che la Regione Sardegna ha quindi diritto che le sia corrisposta fin dal momento - dell'estrazione del prodotto dai depositi fiscali - in cui l'imposta e' pagata. Anche se non puo' dirsi - contrariamente a quanto la ricorrente e' arrivata a sostenere - che il citato art. 3, comma 12, della legge n. 549 richieda che la parte di accisa spettante alle Regioni a statuto ordinario debba essere calcolata sulla (e prelevata dalla) imposta percetta nel solo territorio delle Regioni che ne beneficiano, non puo' neppure ammettersi, d'altro canto, che per effetto di tale disposizione - come gli atti impugnati finiscono col pretendere - il gettito complessivo dell'imposta sul quale vanno computati i nove decimi spettanti per statuto alla Regione Sardegna, subisca decurtazioni. Cosi' come non e' ammissibile - contrariamente a quanto si e' ipotizzato al riguardo dall'Avvocatura dello Stato - che il versamento nelle casse della Regione della quota di accisa spettantele, si effettui, per operare conguagli con quanto dovuto alle Regioni a statuto ordinario, in tempi dilazionati. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato negare alla regione Sardegna la corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa percetta nel territorio della stessa regione sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione e, conseguentemente, annulla gli atti che hanno dato luogo a conflitto, nella parte in cui comportano detto diniego.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze