Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1998

Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/1998
Data di deposito
19 giugno 1998
Data di decisione
1° giugno 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3-bis, comma 4, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • art. 15, legge n. 646 del 13 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 23971

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) introdotto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), in forza del quale il mancato adempimento, da parte del sottoposto ad una misura di prevenzione personale a norma della legge n. 575 del 1965, dell'obbligo, impostogli dal Tribunale contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione, a garanzia del rispetto del divieto e delle prescrizioni che ne derivano, di depositare una somma a titolo di cauzione o di offrire garanzie sostitutive, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni. Le censure avanzate al riguardo dal giudice 'a quo', in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., in quanto le sanzioni comminate per la mancata prestazione della cauzione colpirebbero - con ingiustificata equiparazione di situazioni diverse - oltre ai soggetti abbienti, in grado di ottemperarvi, anche soggetti non abbienti, impossibilitati ad eseguirla, a carico dei quali verrebbe in tal modo a configurarsi una inammissibile responsabilita' oggettiva, con conseguente inidoneita' della pena - perche' irrogata per una omissione sostanzialmente incolpevole - ad assolvere la necessaria funzione rieducativa, si basano sul comune presupposto che in base alla norma impugnata la cauzione potrebbe essere imposta dal Tribunale senza tener conto della effettiva possibilita' del prevenuto di farvi fronte. Il che pero' e' smentito dalle altre disposizioni (primo ed ultimo comma) dello stesso art. 3-bis, e da quelle dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sulle misure di prevenzione) secondo le quali condizione di validita' del provvedimento del Tribunale e' appunto la valutazione delle diverse condizioni economiche dei soggetti interessati - valutazione soggetta oltretutto a verifica nelle previste procedure di ricorso in appello e in cassazione - ed e' altresi' consentito che per comprovate necessita' personali o familiari - che per corrente interpretazione giurisprudenziale includono l'ipotesi della incapacita' economica - anche la imposizione della cauzione venga, in ogni momento, in tutto o in parte, revocata. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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