Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1998

Corte cost., sent. 29 gennaio 1998, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1998
Data di deposito
29 gennaio 1998
Data di decisione
26 gennaio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:2

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23631

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi 'more uxorio', in quanto - posto che l'istituto della prescrizione e' finalizzato all'obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici, impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarita' costituita dalla tassativita' dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi legittimo sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di un'ipotesi gia' determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca 'tertium comparationis', tale da rendere costituzionalmente illegittima l'omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza additiva della Corte - la famiglia legittima, essendo una realta' diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato 'tertium comparationis', ed in quanto la sospensione della prescrizione implica precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza. - S. nn. 45/1980, 310/1989, 237/1986, 404/1988, 84/1992, 8/1996 e 127/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze