Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1998
Corte cost., sent. 3 giugno 1998, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 del 14 giugno 1996
- art. 16, comma 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 65 del 28 novembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 24163
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi) e 29 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive) - i quali, rispettivamente, dispongono che <<fino a quando non saranno attuati i Piani (per lo smaltimento) e non saranno entrati in esercizio gli impianti dagli stessi previsti, potranno venire autorizzati... solamente la realizzazione e l'esercizio di quelle nuove discariche.... per le quali sia stata dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantita' di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale>> e che <<si intende per "quantita' di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale" la quantita' di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali e' stata dimostrata l'effettiva necessita' di ulteriori spazi di deposito>> - in quanto, premesso che la disposizione dell'art. 16 sopra citato si inserisce in un complesso quadro normativo costituito da fonti comunitarie, statali e regionali, che disciplinano il settore dei rifiuti, in un ambito nel quale, in particolare, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha espressamente abrogato il previgente d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e che e' stato emanato in base alla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e rappresentano anche <<norme di riforma economico-sociale>> nei confronti delle regioni a statuto speciale; nella specie non e' configurabile la lesione della liberta' di iniziativa economica, perche' questa consente l'apposizione di limiti al suo esercizio a condizione che essi corrispondano all'utilita' sociale, nel cui ambito rientrano sicuramente gli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente. D'altra parte, la disciplina in oggetto trova una adeguata giustificazione anche sul piano della ragionevolezza, poiche' il legislatore regionale, in attesa dell'attuazione di una compiuta pianificazione territoriale dei siti di discarica, si e' proposto di evitare, attraverso il divieto di conferimento di rifiuti <<provenienti da fuori regione>>, una incongrua e pregiudiziale moltiplicazione di impianti di smaltimento derivante dall'assoluta imprevedibilita' della quantita' di materiali da trattare. red.: G. Leo
Massima n. 24169
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 116 Cost., degli artt. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi) e 29 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive) - i quali, rispettivamente, dispongono che <<fino a quando non saranno attuati i Piani (per lo smaltimento) e non saranno entrati in esercizio gli impianti dagli stessi previsti, potranno venire autorizzati ..... solamente la realizzazione e l'esercizio di quelle nuove discariche ..... per le quali sia stata dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantita' di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale>> e che <<si intende per "quantita' di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale" la quantita' di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali e' stata dimostrata l'effettiva necessita' di ulteriori spazi di deposito>> - in quanto la norma censurata della legge n. 22 del 1996 appare rispettosa, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in cui la stessa va collocata, dei limiti inerenti alla potesta' legislativa regionale e, in particolare, sia delle norme di riforma economico-sociale, sia dei principi fondamentali in materia, sia infine delle esigenze di attuazione delle direttive comunitarie di settore. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 41 e 116 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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