Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1998

Corte cost., sent. 3 giugno 1998, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
195/1998
Data di deposito
3 giugno 1998
Data di decisione
20 maggio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:195

Norme oggetto del giudizio

  • art. 57, lett. d), legge n. 121 del 1° aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 23954

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 57, lett. d), della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui prevede che i vincitori del concorso per commissario di polizia in prova, frequentatori dell'apposito corso di formazione teorico-pratico previsto come condizione per il conseguimento della nomina, che siano stati assenti per piu' di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso, siano senz'altro dimessi, senza che all'amministrazione, quanto all'esito di un'istruttoria circa l'eziologia e le conseguenze della malattia, risulti che essi abbiano nel frattempo recuperata l'idoneita' psicofisica, sia consentito di ammetterli ad un altro corso successivo, cosi' come previsto, dall'art. 56, settimo comma, stessa legge, per i commissari in prova che non abbiano superato l'esame finale. Se e' vero infatti che al legislatore deve riconoscersi la piu' ampia discrezionalita' nel privilegiare alcuni elementi di valutazione nelle procedure di accesso all'impiego, il necessario limite della ragionevolezza appare superato allorche', accordata la possibilita' di ripetere il corso a chi sia stato giudicato negativamente, la medesima venga poi negata nell'ipotesi in esame, cosi' attribuendosi alla frequenza un valore preminente rispetto al rendimento. Trattasi, all'evidenza, di un automatismo basato su una presunzione assoluta di inidoneita', contrastante, oltretutto, con lo stesso interesse della Pubblica Amministrazione. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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