Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1998
Corte cost., sent. 3 giugno 1998, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 57, lett. d), legge n. 121 del 1° aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 23954
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 57, lett. d), della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui prevede che i vincitori del concorso per commissario di polizia in prova, frequentatori dell'apposito corso di formazione teorico-pratico previsto come condizione per il conseguimento della nomina, che siano stati assenti per piu' di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso, siano senz'altro dimessi, senza che all'amministrazione, quanto all'esito di un'istruttoria circa l'eziologia e le conseguenze della malattia, risulti che essi abbiano nel frattempo recuperata l'idoneita' psicofisica, sia consentito di ammetterli ad un altro corso successivo, cosi' come previsto, dall'art. 56, settimo comma, stessa legge, per i commissari in prova che non abbiano superato l'esame finale. Se e' vero infatti che al legislatore deve riconoscersi la piu' ampia discrezionalita' nel privilegiare alcuni elementi di valutazione nelle procedure di accesso all'impiego, il necessario limite della ragionevolezza appare superato allorche', accordata la possibilita' di ripetere il corso a chi sia stato giudicato negativamente, la medesima venga poi negata nell'ipotesi in esame, cosi' attribuendosi alla frequenza un valore preminente rispetto al rendimento. Trattasi, all'evidenza, di un automatismo basato su una presunzione assoluta di inidoneita', contrastante, oltretutto, con lo stesso interesse della Pubblica Amministrazione. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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