Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1998
Corte cost., sent. 18 febbraio 1998, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1998
- Data di deposito
- 18 febbraio 1998
- Data di decisione
- 12 febbraio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 23837
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (recante: <<Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini>>, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - nella parte in cui, derogando senza apparente giustificazione al criterio, ritenuto prioritario, che privilegia la pensione diretta, prevede l'integrazione al minimo della pensione ai superstiti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, qualora la pensione diretta risulti basata su di una provvista contributiva piu' esigua, provocando cosi', secondo il rimettente, disparita' nel trattamento complessivo dei soggetti iscritti alla stessa gestione INPS - in quanto, premesso che il criterio censurato si inserisce in un congegno normativo complesso, frutto di uno sforzo di razionalizzazione della disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni, che la Corte ha gia' ritenuto nel suo insieme rispondente ai principi costituzionali (v. sentenze n. 418 del 1981 e 184 del 1988); la scelta di liquidare l'integrazione sulla pensione costituita per effetto di almeno 781 contribuzioni settimanali, qualora l'altra pensione risulti sorretta da una base contributiva piu' modesta, non costituisce una deroga ingiustificata al criterio che impone di privilegiare la pensione diretta, indicato per primo nella parte del denunciato terzo comma, che riguarda il caso di plurititolarita' di pensioni erogate dalla medesima gestione INPS, ne' puo' ritenersi in se' irragionevole, a causa dell'asserito venir meno della sua 'ratio' originaria: circostanza, questa, che non comporta necessariamente l'illegittimita' costituzionale sopravvenuta della disposizione stessa. Peraltro, nessun principio costituzionale, ne' la disciplina previdenziale nel suo complesso, accordano tutela alla pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo piu' favorevole; al contrario, i principi costituzionali, senza predeterminare la scelta, rimessa alla discrezionalita' del legislatore, dei criteri per la ragionevole individuazione della pensione da integrare, impongono al legislatore previdenziale l'integrazione di almeno una pensione, attraverso una erogazione ulteriore rispetto al trattamento dovuto in base ai contributi versati, al quale si aggiunge per assicurare al lavoratore in quiescenza il reddito minimo considerato necessario per far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione (v., da ultimo, sentenza n. 127 del 1997). - Cfr., da ultimo, S. nn. 417/1996 e O. n. 92/1997. - V., altresi', S. n. 495/1993, con la quale la Corte ha inteso garantire che la percentuale del sessanta per cento liquidata al coniuge superstite fosse calcolata sulla pensione del dante causa nell'importo comprensivo dell'integrazione al minimo a quest'ultimo spettante. red.: G. Leo
Massima n. 23838
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - nella parte in cui prevede il criterio sussidiario dell'integrazione della pensione costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, apparentemente diretto al contenimento della spesa pubblica, ma <<diverso e meno favorevole, sotto il profilo del trattamento complessivo, rispetto ai criteri previsti in caso di plurititolarita' di pensioni erogate da gestioni diverse, ai quali pare estranea la preoccupazione di contenere la spesa previdenziale>> - in quanto, ai fini del controllo di costituzionalita' alla stregua del principio di eguaglianza, a prescindere dall'insussistenza di una garanzia costituzionale del trattamento complessivo piu' favorevole, non e' consentito comparare due regimi dell'integrazione al minimo come quelli posti a raffronto. Invero, si e' in presenza di discipline eterogenee, originariamente delineate dal legislatore che ha operato la riforma del 1983, in funzione di esigenze diverse, riguardanti l'integrazione in caso di plurititolarita', rispettivamente, di pensioni erogate dalla stessa gestione e di pensioni a carico di gestioni diverse: ipotesi, quest'ultima, <<che ha consigliato al legislatore previdenziale di privilegiare criteri di individuazione della pensione da integrare di piu' agevole applicazione>>. red.: G. Leo
Massima n. 23839
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 29 Cost. - dell'art. 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - nella parte in cui, prevedendo il trasferimento dell'integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta, costituita per effetto di un minimo di contribuzioni settimanali non inferiore a 781, alla pensione di riversibilita' che soddisfi il predetto requisito contributivo, <<comporterebbe una compressione del trattamento pensionistico complessivo attraverso un intervento sulla pensione diretta, che viene riportata a calcolo, lesivo della funzione della pensione di riversibilita'>> - in quanto la circostanza che il meccanismo legislativo censurato possa risultare meno favorevole dal punto di vista del trattamento pensionistico complessivo non interferisce negativamente con il regime della pensione di riversibilita', mentre l'eventualita' che un diverso criterio di scelta della pensione da integrare possa in taluni casi comportare la liquidazione, da parte della stessa gestione o di gestioni diverse, di un trattamento complessivo piu' favorevole, di per se' non rileva ai fini della valutazione della legittimita' costituzionale della disposizione impugnata. Peraltro, la Corte ha gia' avuto occasione di chiarire, affermando la legittimita' del cumulo tra la cosiddetta <<percentualizzazione>> dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al 'de cuius' e l'autonomo diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilita', che <<i due piani non si incontrano, poiche' si tratta in realta' di distinti momenti e di diverse pensioni cui hanno diritto i rispettivi titolari>> (sentenza n. 495/1993). - Cfr., pure, S. n. 926/1988. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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