Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1998
Corte cost., sent. 20 maggio 1998, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1998
- Data di deposito
- 20 maggio 1998
- Data di decisione
- 8 maggio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:174
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 577 del 14 novembre 1996
- art. 1, decreto-legge n. 473 del 13 settembre 1996
- art. 3, comma 240, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 473 del 13 settembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23914
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 13 settembre 1996, n. 473 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche), conv., con modif., nella l. 14 novembre 1996, n. 577, nella parte in cui dispone che "gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996", in quanto - posto che il predetto provvedimento opera sulle tariffe elettriche, espressione della potesta' tariffaria allora spettante al CIP, e non assume dunque alcun carattere tributario, costituendo la tariffa, bensi', un prezzo pubblico imposto in base alla legge, soggetto ai vincoli dell'art. 23 Cost., ma non un'imposta, cui si applichino i precetti dell'art. 53 Cost., che valgono solo per la materia propriamente tributaria - la disposizione impugnata non impone retroattivamente una prestazione di natura tributaria, bensi' costituisce espressione del potere tariffario gia' oggetto della disciplina di cui all'art. 17 l. n. 41 del 1986, ed e' diretta a risolvere, anche in via sostanzialmente interpretativa, la situazione di incertezza circa la durata nel tempo della misura tariffaria adottata nel 1986, eliminando la necessita' dell'accertamento amministrativo gia' demandato al CIPE, e sancendo direttamente (con una scelta volta, come si esprime la premessa del decreto legge, ad assicurare "la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle societa' operanti nel settore") la cessazione degli effetti del provvedimento CIP n. 32 del 1986 a decorrere dal 30 giugno 1986. - S. nn. 72/1969, 173/1994, 311/1995, 521/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 23915
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 240, l. 28 dicembre 1995, n. 459 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la disposizione impugnata e' stata abrogata dall'art. 1, comma 3, d.l. 13 settembre 1996, n. 473, conv., con modif., nella l. 14 novembre 1996, n. 577, in termini tali da escluderne l'efficacia anche per il tempo anteriore alla data dell'effetto abrogativo e da precluderne qualsiasi effetto qualificatorio sui rapporti dedotti nel giudizio 'a quo'. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 473 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal giudice di pace di Carpi con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal giudice di pace di Carpi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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