Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1998
Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 2, legge n. 108 del 11 maggio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 24039
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44, primo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (recante: <<Norme sui licenziamenti individuali>>), come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui non prevede e non consente che al licenziamento disciplinare intimato in violazione dell'art. 7 del c.d. statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) da parte di un piccolo imprenditore, soggetto convenzionalmente al regime dell'art. 18 dello statuto medesimo, siano comunque e inderogabilmente applicate le norme relative alla tutela obbligatoria di cui al citato art. 8, <<specifiche per tale tipo di imprenditore>> - in quanto, premesso che l'autonomia collettiva, pur non essendo priva di limiti legali, non puo' tuttavia essere annullata o compressa nei suoi esiti concreti, tra i quali, ad esempio, la determinazione della misura delle retribuzioni o, appunto, la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo; riguardo al parametro costituzionale dell'art. 44 Cost., la Corte ha gia' avuto modo di precisare che, <<anche se e' ravvisabile in esso un principio generale di favore per le piccole imprese, cio' non significa che per i loro dipendenti debba sempre escludersi la c.d. tutela reale del posto di lavoro: al contrario, questa deve ritenersi sempre operante nel caso di un licenziamento privo della essenziale forma scritta e, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si sia liberamente impegnato, nella contrattazione collettiva, a garantire detta maggior tutela>>. - Cfr. S. nn. 34/1985 e 124/1991 ed altresi' S. n. 398/1994 nonche' O. n. 338/1988. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze