Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1998
Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 23973
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con la strumento dell'accordo con il comune interessato, in quanto - posto che l'obiettivo del buon andamento della Amministrazione puo' essere perseguito e realizzato con strumenti e modalita' diversi, parimenti efficaci, la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, naturalmente nei limiti della ragionevolezza - il procedimento disegnato nella fattispecie dal legislatore per il perseguimento del pubblico interesse non appare incongruo, perche' si basa su strumenti e modalita' applicative che appaiono adeguati sia al canone di efficienza dell'azione amministrativa sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peraltro, un esame piu' penetrante delle ragioni di questa opzione legislativa <<comporterebbe quasi inevitabilmente un controllo delle scelte, 'lato sensu' politiche, del legislatore, che e' sottratto alle competenze della Corte>>. - Cfr. S. nn. 44/1966, 95/1966; 103/1993; 266/1993; 40/1998. red.: G. Leo
Massima n. 23974
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con la strumento dell'accordo con il comune interessato, in quanto - premesso che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il sacrificio degli interessi dei privati proprietari non e' irragionevole tutte le volte che i motivi di interesse generale, che legittimano l'espropriazione della proprieta' privata, siano tali non solo da escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire un interesse meramente privato, ma da postulare anche che esso miri alla <<soddisfazione di effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunita'>> - nel caso di specie, nel quale le opere previste sono a tutti gli effetti dichiarate di <<pubblica utilita'>> dalla legge, i motivi di interesse generale, che possono giustificare il ricorso allo strumento espropriativo, sono essenzialmente individuabili nel soddisfacimento, per le categorie meno abbienti, della primaria necessita' dell'abitazione, attraverso un nuovo regime dei suoli edificatori, sia pure limitato a parte del territorio urbano, che garantisca il loro controllo, attribuendo al Comune il potere- dovere di acquisire le aree, mediante la procedura coattiva, ad un prezzo equo e in modo contestuale, cosi' da permettere l'attuazione organica e programmata del piano, senza ritardi e discrasie. - Cfr. S. nn. 95/1966 e 155/1995. red.: G. Leo
Massima n. 23975
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41 Cost. - dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con la strumento dell'accordo con il comune interessato, in quanto - premesso che la mancata previsione normativa di strumenti sollecitatori dell'iniziativa del privato proprietario per prevenire ed evitare l'espropriazione non e' incoerente, nella specie, con le scelte di politica edilizia ed urbanistica nel settore in esame, essendo demandata al legislatore ordinario la determinazione della concreta misura dell'intervento pubblico nell'economia e <<spettando alla Corte costituzionale solo l'identificazione del fine sociale e della riferibilita' ad esso di programmi e controlli>> - nella fattispecie, l'intervento pubblico si e' spinto, nel perseguimento di un apprezzabile fine sociale, sino a prevedere una forma di espropriazione di aree generalizzata ed obbligatoria ritenuta dalla Corte non incongrua e tale comunque da precludere logicamente ogni spazio per una autonoma iniziativa economica dei privati proprietari proprio su quei suoli che ormai non sono piu' di proprieta' privata. - Cfr. S. n. 63/1991. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata, in riferimento agli articoli 97, 42 e 41 della Costituzione, dal Tar per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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