Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1998

Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1998
Data di deposito
23 aprile 1998
Data di decisione
20 aprile 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 16 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23840

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 108, comma primo (in relazione all'art. 117) Cost., l'art. 22, comma 5, l. reg. Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni), in quanto - posto che la disposizione impugnata prevede(va) che contro il provvedimento del sindaco che dispone la decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica "si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", che, a sua volta, stabilisce che il suddetto provvedimento e' impugnabile innanzi "al Pretore del luogo nel cui mandamento" e' situato l'alloggio - il legislatore regionale non puo' emanare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'Autorita' giudiziaria, riservando l'art. 108 Cost. alla competenza del legislatore statale la materia della giurisdizione e quella processuale, nemmeno mediante la tecnica del rinvio alla normativa statale, comportando cio' un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano. - S. nn. 203/1987, 615/1987, 210/1993, 303/1994, 457/1994, 76/1995, 459/1995, 390/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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