Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1998
Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 16 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23840
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 108, comma primo (in relazione all'art. 117) Cost., l'art. 22, comma 5, l. reg. Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni), in quanto - posto che la disposizione impugnata prevede(va) che contro il provvedimento del sindaco che dispone la decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica "si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035", che, a sua volta, stabilisce che il suddetto provvedimento e' impugnabile innanzi "al Pretore del luogo nel cui mandamento" e' situato l'alloggio - il legislatore regionale non puo' emanare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'Autorita' giudiziaria, riservando l'art. 108 Cost. alla competenza del legislatore statale la materia della giurisdizione e quella processuale, nemmeno mediante la tecnica del rinvio alla normativa statale, comportando cio' un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano. - S. nn. 203/1987, 615/1987, 210/1993, 303/1994, 457/1994, 76/1995, 459/1995, 390/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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