Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1998
Corte cost., sent. 16 aprile 1998, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1998
- Data di deposito
- 16 aprile 1998
- Data di decisione
- 9 aprile 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:127
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lazio n. 22 del 20 giugno 1996
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 23833
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost. - in relazione ai principi fondamentali della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 - nonche', in via subordinata, all'art. 81 Cost., nei confronti della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio). Nel procedimento 'a quo', per turbativa di possesso - instaurato, ex art. 703 cod. proc. civ., dal titolare di un'azienda agricola in relazione al provvedimento del Sindaco di Guidonia, nella veste di gestore del parco dell'Inviolata (nella cui area risulta compresa parte dei terreni del ricorrente) con il quale, in pretesa osservanza del divieto, stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. e), della legge impugnata, di cambiamenti di coltura ed altro, gli era stata negata l'autorizzazione ad impiantare un frutteto - sono infatti palesi il difetto di giurisdizione del pretore rimettente e, di conseguenza, la irrilevanza della proposta eccezione di incostituzionalita'. Atteso che, per pacifico e costante orientamento della giurisprudenza, sia di legittimita' che di merito, le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono consentite solo quando l'amministrazione abbia agito 'iure privatorum' o abbia posto in essere un'attivita' meramente materiale, e non quando dette azioni siano proposte - come nella specie - avverso comportamenti ricollegabili all'esercizio di poteri pubblici o posti in essere per il tramite di atti amministrativi. Ne' certo, in contrario, a dimostrare l'esistenza della 'potestas iudicandi' del rimettente, valgono gli argomenti, dallo stesso addotti, secondo i quali, non avendo nel caso il Sindaco - cosa tutt'altro che provata - in ordine al consentire, o meno, il compimento di determinate attivita' agricole, alcuna discrezionalita', e lamentando altresi' il ricorrente una violazione della normativa comunitaria - peraltro esclusa da una sentenza della Corte di giustizia attestante la totale estraneita' della stessa dalla materia 'de qua' - il contestato diniego di autorizzazione avrebbe illegittimamente inciso diritti soggettivi. Difetta inoltre, nel caso, l'ulteriore requisito di ammissibilita' - per pacifico orientamento della giurisprudenza anch'esso necessario - della incidentalita' della questione, poiche' non e' dato scorgere quale ulteriore provvedimento, ex art. 703 cod. proc. civ., potrebbe essere emesso dal giudice 'a quo', per rimuovere la supposta turbativa di possesso, una volta venuta meno, per effetto della richiesta pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, la denunciata legge. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio), sollevata, in riferimento agli artt. 81 e 117 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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