Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1998
Corte cost., ord. 1° aprile 1998, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:95
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23782
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui non prevede, nel procedimento davanti al pretore, che, in seguito ad opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione inoltrata al giudice per le indagini preliminari dal pubblico ministero, il soggetto sottoposto alle indagini sia messo in condizione di interloquire - analogamente a quanto stabilito, per i procedimenti davanti al tribunale, dall'art. 126 dello stesso d.lgs. n. 271 - prendendo visione degli atti e presentando le proprie deduzioni, anche con richiesta motivata di ulteriori indagini. Non sussiste infatti violazione del principio di eguaglianza, in quanto il diritto della persona offesa di opporsi all'archiviazione, essendo strumentalmente correlato al controllo del giudice volto a salvaguardare il pieno rispetto del principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., e dei valori di legalita' ed uguaglianza che esso coinvolge, non e' in alcun modo assimilabile alla posizione della persona gia' sottoposta alle indagini; ne' alcuna lesione, inoltre, appare subire il diritto di difesa, dato che, attesa la peculiare natura e funzione del procedimento di archiviazione, l'eventuale contraddittorio, in esso, tra persona offesa e indagato non puo' certo configurarsi come soluzione costituzionalmente obbligata. E neppure evocabile e', infine, il diverso modello procedimentale previsto, nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per i reati di competenza del tribunale e della Corte di assise, giacche' - come la Corte costituzionale ha piu' volte rilevato - il principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva n. 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987, consente di giustificare, nel procedimento pretorile, insieme con l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi 'de qua'. - Su finalita' ed ampiezza del controllo del giudice sull'archiviazione, v. S. nn. 88/1991 e 445/1990; sulle applicazioni del principio di "massima semplificazione" nella disciplina del procedimento pretorile, v., inoltre, S. nn. 291/1993 e 123/1993. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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