Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/1998
Corte cost., ord. 26 marzo 1998, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/1998
- Data di deposito
- 26 marzo 1998
- Data di decisione
- 23 marzo 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:80
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23810
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., laddove statuisce che l'ingiunzione di pagamento non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato deve avvenire fuori della Repubblica, in quanto - posto che e' gia' stato affermato, con riferimento all'art. 10 Cost., che nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto interno degli Stati, e che il divieto di notificazione all'estero del decreto ingiuntivo determina solo una causa di inammissibilita' della speciale tutela monitoria e non un difetto di tutela giurisdizionale, potendosi agire in sede ordinaria - con riferimento agli artt. 24 e 41 Cost., proprio la possibilita' per il creditore di utilizzare tutti gli altri strumenti pocessuali offertigli in sede ordinaria e cautelare (ivi compresi i provvedimenti anticipatori di condanna di cui agli artt. 186-bis e segg. cod. proc. civ.) onde far valere il proprio diritto, esclude la paventata menomazione del diritto di difesa e di azione dello stesso, nonche', conseguentemente e di riflesso, la restrizione della sua piena liberta' di iniziativa economica; in quanto, con riferimento al principio di uguaglianza, non sono omogenei, in termini di natura e di funzione, il provvedimento monitorio e l'ordinanza disciplinata dall'art.186-ter cod. proc. civ., richiamata quale 'tertium comparationis'; ed in quanto, piu' in generale, resta comunque affidata alla discrezionalita' del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, tanto piu' nella specie, dove la richiesta pronuncia caducatoria implicherebbe imprescindibilmente un articolato coordinamento dello specifico contesto processuale (termini di notifica del decreto ingiuntivo, effetti della mancata notifica dello stesso, instaurazione del giudizio di opposizione). red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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