Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/1998
Corte cost., ord. 26 marzo 1998, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/1998
- Data di deposito
- 26 marzo 1998
- Data di decisione
- 23 marzo 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 19, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 23999
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice rimettente, oltre a non far cenno alcuno della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, si limita a rinviare, quanto alle ragioni poste a sostegno delle dedotte censure di incostituzionalita', ad altra ordinanza di rimessione, gia' oggetto, peraltro, di una pronunzia di infondatezza da parte della Corte con la sentenza n. 244 del 1996. - Cfr., da ultimo, S. n. 79/1996, nella quale si conferma il consolidato orientamento della Corte relativo alla manifesta inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in termini che non consentano la verifica sull'avvenuto apprezzamento da parte del giudice 'a quo' circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni medesime, <<risultando a tal fine necessario che lo stesso rimettente fornisca elementi sulla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, motivi circa la rilevanza della questione e renda esplicite le ragioni del dubbio di legittimita' costituzionale attraverso argomentazioni autosufficienti, non potendo attingersi, per emendare carenze, alla motivazione di altra ordinanza emessa in un diverso procedimento>>. red.: G. Leo
Massima n. 24000
Manifesta infondatezza della questione, poiche' la Corte, gia' investita del giudizio di costituzionalita' su una questione analoga, ha dichiarato non fondata - con la sentenza n. 244 del 1996 - la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra associazioni sindacali firmatarie o meno di contratti collettivi, nonche' dell'art. 39 Cost., in ragione della prospettata dipendenza del requisito della maggiore rappresentativita' delle associazioni sindacali <<dal potere di accreditamento del datore di lavoro>>. Inoltre, con le ordinanze nn. 345 del 1996 e 148 del 1997, e' stata dichiarata la manifesta infondatezza <<dell'asserita violazione dell'art. 39 Cost., sotto il profilo della minorata o, addirittura, elisa liberta' del sindacato di accettare o meno la stipula di un contratto collettivo in funzione esclusiva della migliore tutela dei propri rappresentati, in quanto il contesto generale della disposizione impugnata lo indurrebbe a privilegiare la ricerca del consenso della controparte per acquisire i vantaggi derivanti dall'accesso alla c.d. legislazione di sostegno, con conseguente sviamento del ruolo istituzionale proprio>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel testo risultante dall'abrogazione parziale dichiarata - quanto al primo - dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima" e - quanto al secondo - dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima", sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal pretore di Rieti con ordinanza in epigrafe indicata;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo di cui sopra, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal pretore di Padova con ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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