Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1998

Corte cost., ord. 29 gennaio 1998, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
7/1998
Data di deposito
29 gennaio 1998
Data di decisione
26 gennaio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 23672

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che il perdurante contrasto giurisprudenziale circa la riferibilita' dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., anche al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non consente di ritenere che si sia formato un <<diritto vivente>> riguardo all'estensibilita' del medesimo articolo a tale procedura - <<il giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta piu' adeguata ai principi costituzionali>> (da ultimo, sentenza n. 350 del 1997), altrimenti l'incidente di costituzionalita' persegue il solo fine di realizzare <<un improprio tentativo di ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione contro un'altra interpretazione>> (v. sentenza n. 356/1996), rinviando cosi' alla stessa il compito, attraverso la pronunzia di illegittimita' costituzionale, di superare le perplessita' ermeneutiche che lo stesso giudice 'a quo' e' in grado di dissolvere. - Cfr., pure, tra le molte, S. n. 99/1997, nella quale si ribadisce che, ove siano possibili letture alternative della norma, si impone di scegliere quella ritenuta conforme alla Costituzione, <<senza pervenire alla 'extrema ratio' della declaratoria di illegittimita' costituzionale>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze