Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/1998
Corte cost., ord. 29 gennaio 1998, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/1998
- Data di deposito
- 29 gennaio 1998
- Data di decisione
- 26 gennaio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 5, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 23672
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che il perdurante contrasto giurisprudenziale circa la riferibilita' dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., anche al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non consente di ritenere che si sia formato un <<diritto vivente>> riguardo all'estensibilita' del medesimo articolo a tale procedura - <<il giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta piu' adeguata ai principi costituzionali>> (da ultimo, sentenza n. 350 del 1997), altrimenti l'incidente di costituzionalita' persegue il solo fine di realizzare <<un improprio tentativo di ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione contro un'altra interpretazione>> (v. sentenza n. 356/1996), rinviando cosi' alla stessa il compito, attraverso la pronunzia di illegittimita' costituzionale, di superare le perplessita' ermeneutiche che lo stesso giudice 'a quo' e' in grado di dissolvere. - Cfr., pure, tra le molte, S. n. 99/1997, nella quale si ribadisce che, ove siano possibili letture alternative della norma, si impone di scegliere quella ritenuta conforme alla Costituzione, <<senza pervenire alla 'extrema ratio' della declaratoria di illegittimita' costituzionale>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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