Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/1998
Corte cost., ord. 17 marzo 1998, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/1998
- Data di deposito
- 17 marzo 1998
- Data di decisione
- 12 marzo 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:67
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Emilia Romagna n. 52 del 24 aprile 1995
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 33, comma 3, Costituzione
- art. 33, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23774
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 117, comma primo, e 33, commi secondo e terzo, Cost., nei confronti della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazione alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), concernente i criteri per l'assegnazione, da parte della Regione, ai Comuni, di un contributo per l'attivazione di convenzioni finalizzare alla qualificazione e al sostegno di scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro, va dichiarato ammissibile, in via preliminare, l'intervento, innanzi la Corte costituzionale, della FISM (Federazione italiana scuole materne), non parte nel giudizio amministrativo di provenienza. Sia nella dimensione nazionale che nell'articolazione periferica costituita dalla Federazione Emilia-Romagna, le posizioni della FISM sono infatti suscettibili di restare incise dall'esito del giudizio sulla costituzionalita' della impugnata legge, in quanto tale giudizio ha evidenti riflessi su atti riferentisi a convenzioni specifiche tra i Comuni cui vengano assegnati i contributi e gli enti gestori delle scuole dell'infanzia, rappresentati, come e' pacifico, dalla stessa FISM. - V. S. n. 421/1995. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23775
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'atto di promovimento in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo, Cost., nei confronti della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), con la quale, nell'ambito di un sistema pubblico integrato, in essa delineato, si prevedono i criteri per l'assegnazione, da parte della Regione, di un contributo finanziario (consistente nella ripartizione di un apposito fondo) ai Comuni che abbiano attivato convenzioni finalizzate alla qualificazione e al sostegno di scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro. Nell'impugnare la legge regionale nel suo intero complesso ritenendo le singole disposizioni della stessa "inautonome", ma in tal modo impedendo la scissione della formulata censura attraverso il frazionamento di diversi possibili profili applicativi, il TAR rimettente si e' infatti limitato ad affermare, riguardo alla rilevanza della eccezione di incostituzionalita' nel processo di provenienza, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, che "le norme denunciate costituiscono elemento dirimente della controversia", senza considerare, tra l'altro, che un'eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzionale avrebbe reso 'inutiliter data' la sentenza parziale gia' dal TAR pronunciata, contemporaneamente alla emissione della ordinanza di rinvio, con applicazione della legge 'de qua', a tutela di un interesse legittimo fatto valere dai ricorrenti. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), sollevata dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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