Corte costituzionale

Ordinanza n. 470/1998

Corte cost., ord. 30 dicembre 1998, n. 470

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
470/1998
Data di deposito
30 dicembre 1998
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:470

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • art. 16, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 24299

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516), concernente le condizioni richieste per la definizione agevolata, attraverso la dichiarazione integrativa, delle pendenze in materia di imposte sui redditi, e in particolare di IRPEG. L'ordinanza di rimessione, infatti, non contiene alcun cenno sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - rilevanza che non e' dato desumere neppure da una descrizione, ancorche' sommaria, della fattispecie concreta - sia in ordine alle ragioni del prospettato dubbio di costituzionalita', risultando pertanto del tutto disattesa la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo la quale nell'atto di promovimento del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale devono essere indicati i termini e i motivi della prospettata eccezione. - Nello stesso senso, su altri casi di omessa motivazione della ordinanza di rimessione, tra le molte, O. nn. 253/1998, 129/1998, 435/1996 e 275/1995. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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