Corte costituzionale
Ordinanza n. 47/1998
Corte cost., ord. 5 marzo 1998, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 47/1998
- Data di deposito
- 5 marzo 1998
- Data di decisione
- 25 febbraio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 35, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 23755
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si e' limitato ad affermare, senza alcuna motivazione, che all'utile subingresso della Teknogest s.r.l. alla Elektra s.p.a., in conseguenza della cessione del ramo di azienda tra loro intercorsa, si opporrebbe unicamente, stando alla fattispecie concreta, la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui sottrae alla disciplina dell'art. 35, i soggetti indicati nella lettera b) del precedente comma 2. Peraltro, la irragionevole discriminazione della fattispecie di subentro nel caso dei predetti soggetti viene ipotizzata dal giudice rimettente senza la precisa individuazione di alcun 'tertium comparationis' e, conseguentemente, non appare neppure chiaro se il provvedimento di rinvio consideri il citato art. 35 espressivo di un principio generale rispetto al quale l'esclusione censurata costituisca una deroga ingiustificata o se, al contrario, ritenga l'intera legge 11 febbraio 1994, n. 109, incardinata su un generale divieto di subingresso nei lavori pubblici e se, in tal caso, alla Corte sia stata sottoposta una questione concernente la ragionevolezza della limitazione dell'ambito di applicazione di una deroga. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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