Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1998

Corte cost., ord. 5 marzo 1998, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
47/1998
Data di deposito
5 marzo 1998
Data di decisione
25 febbraio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
  • art. 35, legge n. 109 del 11 febbraio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23755

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si e' limitato ad affermare, senza alcuna motivazione, che all'utile subingresso della Teknogest s.r.l. alla Elektra s.p.a., in conseguenza della cessione del ramo di azienda tra loro intercorsa, si opporrebbe unicamente, stando alla fattispecie concreta, la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui sottrae alla disciplina dell'art. 35, i soggetti indicati nella lettera b) del precedente comma 2. Peraltro, la irragionevole discriminazione della fattispecie di subentro nel caso dei predetti soggetti viene ipotizzata dal giudice rimettente senza la precisa individuazione di alcun 'tertium comparationis' e, conseguentemente, non appare neppure chiaro se il provvedimento di rinvio consideri il citato art. 35 espressivo di un principio generale rispetto al quale l'esclusione censurata costituisca una deroga ingiustificata o se, al contrario, ritenga l'intera legge 11 febbraio 1994, n. 109, incardinata su un generale divieto di subingresso nei lavori pubblici e se, in tal caso, alla Corte sia stata sottoposta una questione concernente la ragionevolezza della limitazione dell'ambito di applicazione di una deroga. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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